Appalto di servizi a forma libera e interposizione di manodopera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25642 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stipulazione del contratto d’appalto tra privati non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la mancata produzione di un contratto scritto non integra, di per sé, la prova dell’interposizione illecita di manodopera, restando comunque salva la valutazione del materiale probatorio nel merito. La verifica circa la riconducibilità delle prestazioni concretamente espletate dal lavoratore alle previsioni contrattuali costituisce quaestio facti, non sindacabile in sede di legittimità mediante la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorso che non si confronti con l’orientamento consolidato è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito nei confronti di una società per il pagamento di somme a titolo di retribuzioni maturate in un arco temporale pluriennale, durante il quale, pur formalmente dipendente di varie imprese, avrebbe prestato attività di lavoro subordinato in favore della convenuta, in violazione dei divieti di interposizione di manodopera ovvero di appalto illecito.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia, l’ha rigettata, escludendo in fatto la ricorrenza di una interposizione illecita e valorizzando il comportamento processuale del lavoratore, che non aveva contestato specificamente l’allegazione della società circa le imprese succedutesi nell’aggiudicazione dell’appalto, limitandosi a eccepire la mancata produzione dei contratti scritti. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 e sostiene che un contratto di appalto non potrebbe essere stipulato per facta concludentia: se manca la prova del contratto, mancherebbe anche la prova della riconducibilità delle attività espletate dal lavoratore alle previsioni contrattuali.
La Corte dichiara la censura inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. La sentenza impugnata ha infatti deciso in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la stipulazione del contratto d’appalto tra privati non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, potendo essere concluso anche per facta concludentia. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 2386/2023, Cass. n. 2303/2017, Cass. n. 16530/2016 e Cass. n. 22616/2009.
Il ricorrente non offre alcun elemento idoneo a mutare l’orientamento richiamato, né si confronta con esso. La doglianza si risolve in una prospettazione alternativa della fattispecie, priva di aggancio alle ragioni della decisione impugnata.
Quanto all’asserita mancanza di prova sulla riconducibilità delle prestazioni al contratto di appalto, la Corte qualifica la questione come quaestio facti connessa alla fattispecie concreta, non suscettibile di sindacato di legittimità attraverso la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del materiale istruttorio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto.
Nota della Redazione
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