Aree portuali, TARI di competenza dell’Autorità di sistema portuale (Cass. civ. Sez. V n. 25651 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti rientra nelle competenze dell’Autorità di sistema portuale, con la conseguenza che deve escludersi la competenza dei Comuni e il loro potere impositivo ai fini della TARI. Ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria è irrilevante che il servizio sia stato svolto di fatto dall’ente locale, perché il potere impositivo trova la sua fonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di un soggetto cui la legge non assegna la relativa competenza funzionale. La mancata delimitazione delle aree demaniali nell’annata impositiva non differisce l’operatività della legge istitutiva dell’Autorità di sistema portuale, entrata immediatamente in vigore. L’eventuale addizionale non costituisce tributo provinciale autonomo, ma mera percentuale sul tributo comunale, sicché non sussiste litisconsorzio necessario con la Città Metropolitana.

Il Fatto

La società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dei tributi per conto di un Comune ha notificato a una cooperativa, che svolge attività d’impresa portuale in forza di un contratto di locazione stipulato con l’Azienda speciale per il porto, tre avvisi di pagamento per la TARI relativa al 2019, per un importo di oltre ventimila euro.

La Cooperativa ha impugnato gli avvisi. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo dovuta la tassa solo per i locali adibiti a uffici e nulla per l’area portuale, in quanto la gestione dei rifiuti in tale area spetta all’Autorità di sistema portuale. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto ha respinto l’appello della concessionaria, escludendo il potere impositivo del Comune. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della memoria integrativa della ricorrente, respingendola: l’eccezione è generica e la memoria costituisce una mera rielaborazione normativa delle tematiche già oggetto del ricorso. Il collegio precisa però che la potestà impositiva può derivare solo dalla legge, ai sensi dell’art. 23 Cost., sicché non rileva un successivo provvedimento dell’Autorità portuale che statuisca sulla permanenza di tale potestà, nemmeno con effetti retroattivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente o perplessa. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha chiarito in modo comprensibile le ragioni del transito della potestà impositiva in capo all’Autorità portuale, sicché la censura attiene semmai alla sufficienza della motivazione, non sindacabile.

Con il secondo motivo la ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento, sostenendo che l’istituzione dell’Autorità portuale non bastasse a far venir meno il potere impositivo comunale, stante la delimitazione delle aree intervenuta solo nel 2019. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui la gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale, con esclusione del potere impositivo comunale, richiamando numerosi precedenti, tra cui Cass. Sez. 6 n. 34251 del 2021, Cass. Sez. 5 n. 31058 del 2018 e Cass. n. 11853 del 2024. È irrilevante sia lo svolgimento di fatto del servizio da parte dell’ente locale, sia l’esclusione dell’immobile dalle aree destinate a funzioni portuali. Quanto alla successiva individuazione delle aree, la Corte richiama Cass. n. 2058 del 2024: la mancata delimitazione non differisce l’operatività della legge istitutiva, entrata immediatamente in vigore.

Con il terzo motivo la ricorrente lamentava il rigetto della richiesta di chiamata in causa della Città Metropolitana. Il motivo è infondato. Ove l’accertamento e la riscossione siano affidati alla società, non vi è litisconsorzio necessario con l’ente impositore. L’addizionale non è tributo provinciale autonomo ma mera percentuale sul tributo comunale, liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, sicché nessun litisconsorzio con la Città Metropolitana può configurarsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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