Interessi commerciali esclusi se il preliminare è tra privati (Cass. civ. Sez. II n. 25760 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il d.lgs. n. 231/2002 disciplina gli interessi moratori dovuti per il ritardo nei pagamenti a titolo di corrispettivo nell’ambito delle transazioni commerciali e si applica ai rapporti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, con esclusione dei contratti conclusi con i consumatori. La riconducibilità del rapporto a tale ambito soggettivo costituisce presupposto indefettibile per l’applicazione del tasso speciale. La qualità imprenditoriale della sola promittente venditrice non consente di ricondurre al d.lgs. n. 231/2002 il rapporto instaurato con promissari acquirenti che abbiano stipulato quali persone fisiche, per immobili abitativi e per finalità estranee all’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale. Resta distinto il tema della spettanza e della decorrenza degli interessi sul credito restitutorio ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.: la mala fede dell’accipiens rileva ai fini della decorrenza degli accessori, ma non vale a trasformare il credito in credito da corrispettivo né ad ampliare l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina speciale.
Il Fatto
Due promissari acquirenti convenivano in giudizio la società promittente venditrice per far accertare l’inadempimento contrattuale relativo a due contratti preliminari di compravendita, stipulati entrambi il 21 febbraio 2011 e aventi ad oggetto unità abitative da costruire. Deducevano che gli immobili promessi erano stati ceduti a terzi e chiedevano la condanna della società al pagamento del doppio della caparra e alla restituzione delle ulteriori somme versate.
La società eccepiva l’insussistenza dell’inadempimento, allegando un accordo novativo del 26 novembre 2014 con il quale era stata prevista la consegna di due immobili già ultimati e il successivo trasferimento di altri appartamenti non appena terminati. Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione; la Corte d’appello, in parziale riforma, escludeva l’inadempimento, riteneva i preliminari risolti per impossibilità sopravvenuta e condannava la società alla restituzione delle somme con gli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal 26 novembre 2014. La società propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che non risulta depositata in atti la procura speciale dei due intimati, benché indicata come allegata al controricorso. La loro costituzione non può quindi ritenersi ritualmente comprovata e le difese svolte nel loro interesse restano inutilizzabili; essi vanno considerati intimati. È invece regolare la procura alle liti conferita da uno solo dei rappresentanti legali della ricorrente, stante la presenza di più amministratori con poteri disgiuntivi, come da visura camerale.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Il d.lgs. n. 231/2002 si applica, ai sensi degli artt. 1 e 2, ai rapporti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, con esclusione dei contratti conclusi con i consumatori. Tale ambito soggettivo è presupposto indefettibile per l’applicazione del tasso speciale.
Nella specie, i promissari acquirenti stipularono quali persone fisiche due preliminari aventi ad oggetto unità immobiliari abitative da costruire. La natura abitativa dei beni è coerente con una conclusione dei contratti per finalità estranee all’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, né la sentenza indica elementi acquisiti che consentano di riferire l’operazione a una siffatta attività. La qualità imprenditoriale della sola promittente venditrice non basta, dunque, a ricondurre il rapporto alla disciplina speciale.
Inoltre, il credito riconosciuto trae origine dalla risoluzione dei preliminari e ha ad oggetto la restituzione di somme rimaste prive di titolo giustificativo. Resta distinto il tema della spettanza e della decorrenza degli interessi sul credito restitutorio ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.: in caso di mala fede dell’accipiens essi decorrono dal giorno del pagamento, in caso di buona fede dal giorno della domanda. La mala fede può rilevare ai fini della decorrenza degli accessori, ma non vale né a trasformare il credito in credito da corrispettivo né ad ampliare l’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231/2002.
La sentenza va pertanto cassata sul punto, con rinvio al giudice di merito per la regolazione degli interessi secondo la disciplina applicabile al credito restitutorio nel rapporto tra consumatori e professionista. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, il terzo e il quarto, poiché la cassazione della statuizione sugli interessi modifica l’esito complessivo e impone al giudice del rinvio una nuova regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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