Opposizione a cartella per spese di giustizia: competenza per materia del tribunale (Cass. civ. Sez. II n. 25841 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero coattivo delle spese di giustizia, disciplinato dagli artt. 205 e 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita ratione materiae al tribunale, secondo il foro erariale. La presenza di un criterio di competenza per materia, ancorché accreditato in via analogica dalla giurisprudenza, esclude il criterio della competenza per valore. Ne consegue che l’opposizione all’esecuzione avverso la cartella, investendo l’an della pretesa, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace. Ove siano dedotti anche vizi formali della cartella, l’impugnativa va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con identica attribuzione di competenza al tribunale. L’incompetenza per valore è rilevata d’ufficio tempestivamente se il giudice la sottopone alle parti con il decreto ex art. 171-bis c.p.c., nel rispetto del termine di cui all’art. 38, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso una cartella di pagamento relativa a somme da devolvere alla Cassa depositi e prestiti – Cassa delle ammende e a spese processuali. A fondamento dell’iniziativa ha dedotto che la notificazione non era stata preceduta da quella degli atti presupposti e che alla cartella non era allegato il provvedimento posto a base della richiesta, con conseguente difetto di motivazione.
Il giudice ha sottoposto alle parti, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., la questione dell’incompetenza per valore rilevabile d’ufficio. Con successiva ordinanza il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Roma e ha compensato le spese. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che la notificazione del ricorso all’Avvocatura dello Stato è avvenuta a un indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali e non a quello destinato agli atti giudiziari, con conseguente astratta nullità della notificazione. Tale nullità è tuttavia sanata dalla notificazione eseguita ai indirizzi PEC istituzionali delle intimate, sicché non occorre ordinare la rinnovazione.
Passando al merito, la Corte esamina prioritariamente il motivo relativo alla dedotta tardività del rilievo d’ufficio dell’incompetenza per valore. Il motivo è infondato: l’incompetenza è stata rilevata con il decreto emesso ex art. 171-bis c.p.c., dunque nel rispetto del termine di cui all’art. 38, terzo comma, c.p.c. I precedenti invocati dalla ricorrente sono quindi inapplicabili, essendo anteriori alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto la citata disposizione.
È invece fondato il motivo sull’erronea declaratoria di incompetenza per valore. Il Tribunale non ha considerato la natura della pretesa creditoria e, dunque, il profilo della competenza per materia. Il credito concerne somme devolute alla Cassa delle ammende e spese processuali: si verte quindi in tema di spese di giustizia, il cui recupero coattivo è disciplinato dagli artt. 205 e 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di opposizione all’esecuzione avverso cartella emessa su richiesta dell’autorità giudiziaria per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per materia è del tribunale e non del giudice di pace (Cass. n. 10395/2016). Tale principio, pur formulato con riferimento alla diversa fattispecie dei compensi per patrocinio e all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, riposa su una ratio estensibile analogicamente al recupero delle spese di giustizia (Cass. n. 9607/2026). Il criterio di competenza per materia esclude quello per valore.
Non rileva la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse ex art. 9, secondo comma, c.p.c., poiché le spese di giustizia non hanno natura tributaria. In ogni caso, essendo stati dedotti vizi formali della cartella, l’impugnativa va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con competenza ancora una volta del tribunale (Cass. n. 3582/2022; Cass. n. 18618/2026). La Corte accoglie pertanto il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione.
Nota della Redazione
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