Indagini bancarie e presunzione di reddito anche per il contribuente non imprenditore (Cass. civ. Sez. V n. 25843 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di natura reddituale delle movimentazioni bancarie, desumibile dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, essendo il sistema delle indagini finanziarie volto anche a far emergere attività occulte. Il contribuente può superare la presunzione solo con una prova analitica, specifica per ogni singolo versamento, idonea a dimostrare che le poste non sono fiscalmente rilevanti. La nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione o per assenza di valida delega del funzionario costituisce vizio di invalidità autonomo, non rilevabile d’ufficio, che deve essere dedotto con il ricorso introduttivo e non può essere introdotto come motivo aggiunto ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008, con cui l’amministrazione finanziaria, all’esito di indagini bancarie sui conti correnti, aveva accertato un reddito non dichiarato desumibile da versamenti non giustificati. L’ufficio aveva avviato i controlli dopo aver constatato la mancata presentazione delle dichiarazioni per il periodo 2004-2009, nonostante il ruolo di amministratore rivestito dal contribuente in due società del settore edilizio.
La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso. Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente aveva proposto motivi aggiunti, deducendo la nullità dell’atto per difetto assoluto di sottoscrizione e per mancanza di valida delega del soggetto firmatario, secondo i principi della sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015. La CTR del Lazio aveva confermato la decisione, e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivi di appello relativi alla tardività della deduzione della nullità dell’atto. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il mancato esame di una questione processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo per domande ed eccezioni di merito (Cass. n. 321 del 2016, Cass. n. 25154 del 2018, Cass. n. 26913 del 2024).
Nel merito, la Corte ha osservato che il processo tributario è strutturato come giudizio impugnatorio e che l’ampliamento del thema decidendum mediante motivi aggiunti è consentito dall’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 solo se reso necessario dalla produzione di documenti non conosciuti. La nullità per difetto di sottoscrizione è vizio autonomo non rilevabile d’ufficio, da dedurre con il ricorso introduttivo, non essendo idonea a tal fine la pronuncia della Corte cost. n. 37 del 2015 (Cass. n. 22810 del 2015, Cass. n. 18707 del 2024).
Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato l’applicazione delle indagini bancarie a un soggetto non imprenditore né lavoratore autonomo. La Corte ha ribadito che la presunzione legale relativa di natura reddituale delle poste bancarie opera verso la generalità dei contribuenti, salvo che, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo verso i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti lo conservano verso tutti (Cass. n. 23041 del 2015, Cass. n. 9403 del 2024, Cass. n. 5971 del 2026).
La Corte ha inoltre ribadito che gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c., con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, tenuto a una prova analitica per ciascuna operazione (Cass. n. 13112 del 2020, Cass. n. 10249 del 2017).
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione del reddito. La Corte ha ritenuto la censura infondata, perché la CTR si era pronunciata esplicitamente con rigetto, e inammissibile nella parte relativa alla rivalutazione delle prove, non potendo il giudice di legittimità riesaminare il merito. Il ricorso è stato respinto, con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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