Imposta regionale sulle concessioni demaniali commisurata al canone ridotto dalla definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 25848 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, per le concessioni marittime, è commisurata al canone statale di concessione. Quando il concessionario accede alla definizione agevolata di cui all’art. 100 d.l. n. 104/2020 e versa l’importo ridotto, la base imponibile dell’imposta deve essere ragguagliata al canone effettivamente versato in misura ridotta. La liquidazione e il pagamento degli importi agevolati costituiscono, a ogni effetto, rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La riduzione del canone ex lege incide pertanto sulla determinazione dell’imposta regionale per le annualità interessate. È infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina statale per asserita compressione dell’autonomia regionale, in difetto di dimostrazione dell’impatto sull’equilibrio di bilancio.

Il Fatto

La Regione Toscana ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società concessionaria, per il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali in relazione all’anno d’imposta 2014, con riferimento a un canone concessorio per finalità turistico-ricreative.

La società ha impugnato l’atto impositivo. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, ha dichiarato l’imposta dovuta in rapporto al canone rideterminato dal Comune ai sensi dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, in quanto la società aveva aderito alla definizione agevolata. La Regione ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la base imponibile dovesse essere costituita dall’ammontare originario del canone, a nulla rilevando il versamento in misura ridotta.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020, dell’art. 1 legge Regione Toscana n. 2/1971 e dell’art. 1 legge Regione Toscana n. 85/1995. Secondo l’ente impositore, la base imponibile sarebbe ancorata al canone dovuto in via originaria, mentre la riduzione conseguente alla definizione agevolata non potrebbe incidere sul prelievo.

La Corte muove dalla disciplina regionale applicabile, che per le concessioni marittime commisura l’imposta al 25 per cento del canone statale di concessione. La questione controversa attiene dunque all’individuazione della base imponibile e, in particolare, alla rilevanza della rideterminazione del canone per effetto dell’adesione alla procedura di definizione agevolata.

Al quesito la Corte dà risposta affermativa, in continuità con i propri precedenti. La decurtazione del debito derivante dall’opzione per la definizione agevolata non muta la natura del pagamento: l’importo ridotto è pur sempre corrisposto e incassato a titolo di canone, con funzione solutoria dell’obbligazione concessoria. Ne deriva che la base imponibile deve essere commisurata, in percentuale, al canone effettivamente versato, ancorché nella consistenza ridotta per legge, poiché altrimenti verrebbe meno l’allineamento tra canone e imposta.

Tale lettura trova conferma nel dato normativo. L’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020 stabilisce che la liquidazione e il pagamento degli importi agevolati costituisce, a ogni effetto, rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La clausola “a ogni effetto” estende dunque la rideterminazione anche al calcolo dell’imposta regionale, la cui base imponibile si aggancia al canone concessorio. La Corte richiama sul punto Cass. n. 11550/2023 e n. 11536/2023, nonché i più recenti Cass. n. 21594, 21595, 21596 e 21597 del 2026.

La Corte esamina anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, che assume la compressione dell’autonomia regionale in materia tributaria e finanziaria, in violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., per l’assenza di previa intesa e per l’incidenza retroattiva su entrate già accertate. La questione è dichiarata infondata: la Regione non ha dimostrato il presumibile impatto delle disposizioni sull’equilibrio di bilancio regionale né l’impossibilità di finanziare integralmente le funzioni attribuite. La Corte richiama la Corte cost. n. 46/2022, resa proprio sull’art. 100 d.l. n. 104/2020, che a sua volta evoca i precedenti n. 155 del 2020, n. 137 del 2018, n. 205 e n. 127 del 2016. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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