TARSU, termine annuale di iscrizione a ruolo e decadenza del Comune (Cass. civ. Sez. V n. 25850 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il termine annuale di decadenza di cui all’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993 opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia del contribuente, sicché l’importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. La facoltà dell’ente locale di procedere direttamente alla riscossione con iscrizione a ruolo, senza previo avviso d’accertamento quando non contesti i dati pregressi, non esonera dall’osservanza di quel termine. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non può essere invocato quando la doglianza investa l’interpretazione delle norme e la procedura adottata, profilo riconducibile alla violazione di legge. Le eccezioni di decadenza e prescrizione, trattate dal primo giudice che ha accolto il ricorso, non richiedono appello incidentale del contribuente vittorioso.

Il Fatto

L’agente della riscossione, per conto di un Comune, notificava al contribuente una cartella di pagamento per la TARSU relativa agli anni 2010 e 2011. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso rilevando l’omessa preventiva emissione dell’avviso d’accertamento.

Su appello dell’ente locale, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame, ritenendo rituale la proposizione dell’appello da parte del dirigente dell’Ufficio Tributi e configurabile la facoltà eccezionale di liquidare direttamente il tributo e iscriverlo a ruolo, senza avviso ove non vi siano variazioni. Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando che i motivi sono specificamente argomentati e idonei a introdurre il sindacato sulle singole questioni. Non è dirimente il richiamo a un parallelo procedimento estinto ex art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., poiché quello riguardava il solo potere del Comune di riscuotere mediante diretta iscrizione a ruolo.

Il primo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è infondato. Il vizio dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. Nel caso di specie non si controverte su un fatto storico, ma sull’interpretazione delle norme in relazione alla procedura adottata, profilo valutabile solo sotto il diverso angolo della violazione di legge.

Il secondo motivo è ammissibile e fondato. La Corte esclude che servisse un appello incidentale del contribuente sulle eccezioni di prescrizione e decadenza, perché il primo giudice le aveva trattate accogliendo il ricorso, sicché il contribuente non aveva interesse a impugnare quel punto. Nel merito, il Comune può procedere con iscrizione diretta a ruolo senza previo avviso, ma resta tenuto al termine annuale dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, nel caso ampiamente superato.

La Corte richiama il proprio costante orientamento: in tema di TARSU il termine di decadenza annuale opera in via generale quando il Comune riscuote mediante ruolo su denuncia del contribuente, con iscrizione dovuta, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello di riferimento del tributo. Il richiamo è alla Sez. V n. 17491 del 25.06.2024. I motivi terzo, quarto e quinto restano assorbiti dall’accoglimento del secondo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso del contribuente e condannando le parti soccombenti, in solido, alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio ex art. 385, comma secondo, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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