Spese di lite: liquidazione sotto i minimi tariffari è illegittima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25961 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, nel liquidare le spese di lite, determina il compenso dell’avvocato in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 viola il combinato disposto dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, che impone i parametri minimi come soglia inderogabile, salvo motivata e specifica deroga. La violazione sussiste anche quando la liquidazione avvenga prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 147/2022, con conseguente applicazione dei parametri come aggiornati dal D.M. n. 37/2018. Al riconoscimento dei compensi nel minimo tariffario si accompagna il diritto al rimborso delle spese forfetarie previsto dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014. Accertata la violazione, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e liquidare direttamente le spese dei gradi di giudizio.

Il Fatto

Uno studio legale associato si opponeva a un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali relativi all’anno 2002, di importo pari a 518,75 euro. Il giudice di primo grado accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dallo studio e compensava le spese di lite.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1330/2019, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava anche le spese del secondo grado. La Cassazione, con ordinanza n. 10944/2022, cassava con rinvio. All’esito del giudizio di rinvio la corte territoriale, con la sentenza n. 1209/2022, liquidava le spese di tutti i gradi secondo il principio della soccombenza. Lo studio ricorre per cassazione lamentando la violazione dei minimi tariffari.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, proposto ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con cui lo studio denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme sui compensi e, in particolare, dell’art. 2 e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014. La doglianza investe la misura dei compensi liquidati in tutti i gradi e il mancato riconoscimento delle spese forfetarie.

La Corte ritiene il motivo fondato. La corte territoriale, nel regolare le spese dell’intero processo, aveva liquidato importi inferiori ai valori minimi previsti dalla disciplina applicabile. In particolare, per il primo grado aveva indicato 210,00 euro; per l’appello 236,00 euro; per la legittimità 323,00 euro; per il rinvio 236,00 euro.

Il percorso argomentativo della Corte muove dal combinato disposto dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014. Per le cause in materia previdenziale, nello scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, i parametri applicabili — aggiornati dal D.M. n. 37/2018, poiché la liquidazione è avvenuta prima della pubblicazione in G.U. del D.M. n. 147/2022 — fissano il minimo in 329,00 euro per il primo grado e in 355,00 euro per l’appello e per il rinvio. Da qui la violazione dei minimi tariffari per tutti i gradi liquidati.

La Corte rileva inoltre l’omesso riconoscimento del rimborso delle spese forfetarie ex art. 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014, tanto per il grado di appello quanto per il giudizio di legittimità: si tratta di una voce ulteriore rispetto ai compensi, che la corte territoriale ha illegittimamente escluso.

Accolto il ricorso e cassata la sentenza in relazione al motivo, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la decisione nel merito. Condanna pertanto i resistenti, in via solidale, al rimborso delle spese di tutti i gradi nei valori minimi indicati, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, e liquida le spese del giudizio di legittimità con spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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