Contraddizione tra motivazione e dispositivo integra nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25998 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra vizio di nullità della sentenza, per violazione del cd. minimo costituzionale, la contraddizione intrinseca tra la parte motiva e il dispositivo, allorché il giudice di appello accolga i motivi di gravame e nel dispositivo confermi invece la pronuncia di primo grado sui medesimi capi. Tale anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che rende la sentenza nulla. Quando la decisione di merito si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente che ne censuri una sola non ottiene la cassazione. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ma, ricorrendone i presupposti, solo entro il paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ovvero con la revocazione per errore di fatto.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha intimato a un imprenditore, in proprio e quale legale rappresentante di una società, il pagamento di una somma complessiva a titolo di sanzioni, sulla base di un verbale unico di accertamento che contestava violazioni in materia di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della lettera di assunzione, registrazione sul Libro Unico del Lavoro e comunicazione delle giornate di lavoro intermittente.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione, rideterminando gli importi. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ispettorato e di quello incidentale degli ingiunti, ha rideterminato le violazioni n. 1 e n. 3 e ha condannato l’I.T.L. alla restituzione del differenziale. Ha dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, concernente la pretesa nullità radicale dell’ordinanza ingiunzione, dichiarandolo inammissibile per plurimi profili. La sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi: il ricorrente incidentale ne censura una sola, di modo che soccorre il principio per cui, dinanzi a decisioni fondate su distinte e autonome ragioni, è necessario censurarle tutte e tutte fondate. Il motivo propone inoltre una seriale deduzione di violazione di norme senza specificare il contenuto precettivo e il punto della motivazione affetto da errore, e avrebbe dovuto prospettare il vizio ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
È invece fondato il primo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. La pronuncia impugnata accoglie i motivi di appello dell’Ispettorato relativi alle violazioni nn. 5, 6 e 8 e poi, nel dispositivo, conferma la sentenza di primo grado anche su tali violazioni.
Richiamando le Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ricorda che l’anomalia motivazionale implicante violazione di legge costituzionalmente rilevante integra error in procedendo e comporta nullità della sentenza nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e incomprensibile. La contraddizione intrinseca rilevata non consente alle parti e al giudice dell’impugnazione alcun controllo effettivo sulla correttezza della decisione.
L’accoglimento di tale motivo assorbe il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla sanzione di cui alla violazione n. 8, ancora sub iudice in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere a rinnovata valutazione.
Sono infine inammissibili il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, che deducono il travisamento probatorio al di fuori dei limiti consentiti dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ovvero, ricorrendone i presupposti, negli artt. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Parimenti inammissibile è la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che non è configurabile quando il giudice attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
Nota della Redazione
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