Decadenza INPS per omessa contestazione delle ritenute depenalizzate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7641 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali — illecito parzialmente depenalizzato dall’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016 — è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria, alla stregua del richiamo operato dall’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 all’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, il termine decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), quando l’ente avrebbe potuto procedere motu proprio. La regola vale ove il vaglio di merito accerti che l’accertamento delle violazioni non ha richiesto all’INPS alcuna attività istruttoria, non potendo l’inerzia dell’autorità giudiziaria ridondare a danno dell’incolpato in violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.

Il Fatto

Con sentenza depositata il 28.9.2023, la Corte d’appello di Torino confermò la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal titolare di una ditta individuale avverso due ordinanze-ingiunzione con cui l’INPS aveva irrogato sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali in vari periodi tra l’ottobre 2015 e il gennaio 2016.

Il giudice territoriale ritenne maturata la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, assumendo come dies a quo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, che all’art. 3, comma 6, aveva parzialmente depenalizzato l’illecito. Avverso tali statuizioni l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal controricorrente.

La Motivazione della Corte

Investita della questione, la Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo. L’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 8/2016 estende alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, mentre l’art. 9 disciplina le modalità applicative, prevedendo la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e la notifica degli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli stessi.

Secondo il Collegio, l’art. 6 d.lgs. n. 8/2016, nel richiamare le sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, include tra le sanzioni previste dal decreto anche quelle applicabili alle violazioni anteriori. Il termine di novanta giorni dell’art. 9, comma 4, coincide con quello dell’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, che la giurisprudenza di legittimità interpreta costantemente come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria.

La soluzione è costituzionalmente necessitata. Richiamando Corte cost. n. 151 del 2021, la Corte ricorda come il principio di legalità imponga di modellare la scansione cronologica dell’esercizio del potere afflittivo, perché la previsione di un limite temporale per l’irrogazione della sanzione tutela la certezza giuridica, il diritto di difesa e il buon andamento della P.A.

Nel caso concreto, nessuna trasmissione degli atti era stata effettuata dall’autorità giudiziaria all’INPS. Non era quindi possibile riferirsi né al dies a quo dell’art. 9, comma 4, né a quello dell’art. 14, comma 2, poiché all’epoca dell’accertamento il fatto era previsto come reato. La Corte esclude che l’inerzia dell’autorità giudiziaria possa ridondare a danno dell’incolpato, con una conclusione che si porrebbe in contrasto con gli artt. 23, 24 e 97 Cost.

Il Collegio adotta la regola elaborata da Cass. Sez. Un. n. 15352 del 2015: il termine decadenziale non ha efficacia retroattiva, ma, per bilanciare le esigenze contrapposte, decorre dall’entrata in vigore della nuova legge. Ne deriva che il termine è collocato al 6.2.2016, quando, intervenuta la depenalizzazione, l’INPS avrebbe potuto procedere motu proprio. Poiché i dati erano già in possesso dell’Istituto e l’accertamento non richiese attività istruttoria, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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