Revocatoria fallimentare: il giudice del rinvio valuta tutti gli indizi acquisiti (Cass. civ. Sez. I n. 26150 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cassazione di una sentenza per assenza di motivazione sulla scientia decoctionis non vincola il giudice del rinvio all’utilizzazione dei soli indizi già considerati nella decisione annullata. Dalla cassazione per difetto di motivazione non deriva alcun limite al potere di cognizione del giudice del rinvio con riferimento agli elementi presuntivi acquisiti nel processo di merito. Questi ultimi devono essere valutati in modo complessivo e non atomistico, e il relativo ragionamento presuntivo deve essere ricondotto alla persona dell’acquirente. In tema di azione revocatoria fallimentare, la prova della conoscenza effettiva dell’insolvenza del venditore grava sul curatore; il giudice del merito che apprezzi le prove secondo il proprio prudente convincimento non inverte l’onere della prova, né la censura che proponga una valutazione alternativa degli indizi è ammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Fallimento ha proposto azione revocatoria in relazione alla vendita della proprietà superficiaria di un’unità immobiliare, stipulata entro l’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il convenuto al rilascio dell’immobile e al pagamento della somma capitale di € 40.000 a titolo di restituzione dei frutti prodotti dal bene dalla domanda giudiziale. La sentenza è stata confermata in appello, ma la decisione è stata cassata con rinvio per la totale carenza di motivazione sulla scientia decoctionis, in particolare quanto agli elementi di collegamento tra l’acquirente e gli indizi di conoscibilità dell’insolvenza.

Riassunto il processo, la Corte d’appello ha nuovamente accolto le domande del fallimento. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento ha resistito con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo principale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto valorizzare i soli indizi già considerati nella precedente sentenza e che la motivazione sarebbe comunque illogica, con inversione dell’onere della prova a carico del curatore.

La Corte ha dichiarato la censura inammissibile. L’ordinanza di rinvio aveva richiesto una nuova valutazione degli elementi presuntivi acquisiti nel processo di merito, non dei soli elementi già esaminati nella sentenza cassata. Dalla cassazione per assenza di motivazione non può derivare un limite al potere di cognizione del giudice del rinvio quanto all’utilizzazione di tutto il materiale istruttorio già introdotto e acquisito.

Quanto alla seconda parte del motivo, la Corte ha rilevato che essa si risolve in una critica dell’accertamento del fatto e in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove. Il giudice del merito non ha contestato che la prova richiesta riguardi la conoscenza effettiva dell’insolvenza e che il relativo onere gravi sul curatore; ha invece valutato le prove secondo il proprio prudente convincimento, con un ragionamento presuntivo conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729, comma 1, c.c.

Il secondo motivo principale censurava la conferma dell’accertamento del credito di € 40.000 per i frutti maturati. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, per la promiscuità delle doglianze, che mescolano vizi eterogenei riferibili ai n. 3, n. 4 e n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., secondo il consolidato orientamento in tema di mescolanza di mezzi d’impugnazione. L’uso della liquidazione equitativa è rimesso alla discrezionalità del giudice.

I due motivi di ricorso incidentale sono stati parimenti dichiarati inammissibili: il primo perché propone in modo promiscuo omessa motivazione e omesso esame; il secondo perché denuncia una omessa pronuncia criticando in realtà una decisione, sia pure asseritamente contraddittoria. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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