Delega F24 erronea e responsabilità della banca: destinatario è il commercialista (Cass. civ. Sez. III n. 26172 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pagamento di tributi mediante delega su modello F24, l’art. 1856 c.c. impone di accertare in fatto l’esistenza, il contenuto e i limiti dell’incarico ricevuto dalla banca e il soggetto legittimato a interloquire con essa. Il destinatario della comunicazione del mancato recepimento del modello erroneamente compilato è il commercialista delegato, che non è mero esecutore del pagamento, e non la sola cliente della banca. Poiché l’art. 1708 c.c. estende il mandato agli atti necessari, la responsabilità dell’istituto bancario presuppone che l’incarico del correntista lo includa. La diligenza del professionista si commisura all’art. 1176, comma 2, cod. civ. e, se il commercialista consegna il modello respinto dopo cinque giorni, il nesso di causalità tra condotta della banca e danno è interrotto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva incaricato il proprio commercialista del pagamento di una cartella per tributi relativi al 2007, con delega su modello F24 presentata presso un’agenzia bancaria. Il modello riportava un codice tributo errato, utilizzabile solo presso il concessionario competente per domicilio fiscale, e il pagamento non andava a buon fine. Di qui la notifica della cartella e la domanda di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda nei confronti della banca e del commercialista. La Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato la domanda verso la sola banca, condannando la società alla restituzione della somma versata e alle spese di entrambi i gradi. La società ha proposto ricorso in Cassazione contro la sola banca.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 1708-1710 c.c. e dell’art. 1865 c.c., sostenendo che tra la società e la banca si sarebbe instaurato nei fatti un rapporto di mandato, con la banca mandataria tenuta alla diligenza nell’incarico. La Corte ritiene il motivo infondato.

Il giudice di merito ha individuato il destinatario naturale della comunicazione del mancato pagamento non solo nella società, ma anche nel commercialista, che non era un mero esecutore del pagamento, bensì il professionista della cliente, e come tale non necessitava di apposita delega per il ritiro del modello respinto. La consegna del modello avvenuta dopo cinque giorni dal tentato pagamento, per giunta erroneamente precompilato dal professionista, escludeva ogni responsabilità dell’istituto bancario e interrompeva il nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno.

La Corte richiama il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c., commisurato alla natura dell’attività esercitata, con riferimento a Cass. nn. 583/2005 e 12913/2015: trattandosi di adempimento di limitata complessità, l’incarico richiedeva maggiore precisione e puntualità.

Quanto al quadro normativo, l’art. 1708 c.c. estende il mandato agli atti necessari al compimento di quelli per cui è conferito, e l’art. 1856 c.c. prevede che la banca risponda secondo le regole del mandato per gli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Entrambe le disposizioni presuppongono però l’accertamento in fatto dell’esistenza, del contenuto e dei limiti dell’incarico e del soggetto legittimato a interloquire con la banca.

Nel caso specifico la Corte d’appello ha escluso che tale soggetto fosse la sola cliente, sussistendo il commercialista ad hoc delegato. Il rapporto di mandato per tali prestazioni si è quindi instaurato solo tra la ricorrente e il proprio commercialista; destinatario della restituzione del modello e della relativa comunicazione non era la banca, ma il professionista, al di là della contemplatio domini, che non fa perdere al rappresentante la qualità di mandatario. Le ulteriori questioni sul danno restano assorbite. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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