Revocazione per omesso esame dei motivi: serve la svista percettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26173 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., presuppone un errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ossia divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti di causa. È dunque esperibile la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso. Deve invece escludersi il vizio revocatorio ogni volta che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni svolte come censure: in tal caso è dedotto un errore di giudizio, non una svista percettiva immediatamente percepibile. Quanto all’omesso esame delle memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ., la parte deve dimostrare non solo la mancata considerazione dello scritto difensivo, ma anche la sua decisività ai fini di una statuizione diversa.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte d’appello resa in una controversia nei confronti di una società. La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, aveva parzialmente accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo e decidendo nel merito sulla non debenza delle spese del giudizio di secondo grado.
Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., articolato in tre motivi. Con ciascuno ha denunciato un errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., consistito nella mancata delibazione, rispettivamente, del primo, del quinto e del sesto motivo del ricorso originario e della successiva memoria. La società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto che l’errore di fatto revocatorio, capace di giustificare la revoca di un provvedimento di legittimità, può consistere anche nel mancato esame di un motivo del ricorso. Richiama, tra le altre, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019 e, più di recente, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024.
Da tali pronunce ricava il criterio distintivo. La revocazione presuppone un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e quindi divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto. Resta invece escluso il vizio revocatorio quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come censure. In quest’ultimo caso è dedotto un errore di giudizio e non una svista percettiva.
Applicando il principio, la Corte rileva che il provvedimento di cui si chiede la revoca ha esaminato tutti i motivi del ricorso, inclusi il primo, il quinto e il sesto, sia pure dichiarandoli inammissibili con motivazione puntuale. Non si configura dunque alcun errore revocatorio.
Analoghe considerazioni valgono per l’asserito omesso esame degli argomenti spesi nella memoria difensiva. La Corte ammette in astratto che l’errore revocatorio possa consistere anche nell’omesso esame delle memorie illustrative, richiamando Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 22561 del 07/11/2016. Tuttavia, perché ciò conduca all’accoglimento, è necessario che la parte dimostri anche la decisività dello scritto, nel senso che emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato in memoria.
Nel caso concreto la difesa si è limitata a segnalare che nella memoria era stato reiterato il motivo o che su di esso si era argomentato, senza precisare in che termini tali argomentazioni avrebbero aggiunto elementi di novità rispetto al motivo dichiarato inammissibile. Poiché l’ordinanza impugnata menziona espressamente la memoria nella parte narrativa e ha preso in considerazione i motivi, sia pure per disattenderli, difetta il requisito della decisività. Il ricorso per revocazione è quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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