Iscrizione alla gestione commercianti del socio di s.r.l. e prova dei requisiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26179 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, poiché l’art. 18 del d.lgs. n. 46/1999 fa salva la disciplina speciale dettata dagli artt. 24 e 25 del medesimo d.lgs. per l’iscrizione a ruolo e la relativa opposizione. In materia di omissioni contributive, il verbale ispettivo dell’INPS ha valore interruttivo della prescrizione del credito contributivo, a differenza del verbale dell’Ispettorato del lavoro. Ai fini dell’iscrizione del socio di s.r.l. alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza vanno riferiti all’attività lavorativa espletata in seno all’impresa, al netto di quella eventualmente svolta come amministratore, e la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi grava sull’INPS, senza necessità di periodici accessi ispettivi in difetto di allegate modifiche dell’organizzazione societaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ingegnere, socio e amministratore di una s.r.l. operante nel settore immobiliare, riceveva un avviso di addebito dell’INPS per contributi della gestione commercianti relativi al periodo dicembre 2011 – dicembre 2019, preceduto da un verbale di accertamento che gli aveva contestato l’obbligo di iscrizione a decorrere dal 2011.
Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, annullando la pretesa per i contributi del 2011 per duplicazione e rigettando il resto. La Corte d’Appello accoglieva l’appello principale dell’INPS e respingeva quello incidentale del ricorrente. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, trattato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di decadenza. I termini dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, osserva, non si applicano ai crediti previdenziali: l’art. 18 del d.lgs. n. 46/1999, pur estendendo il capo II del titolo I e il titolo II del d.P.R. n. 602/1973 alle entrate riscosse mediante ruolo, fa salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 25, che per tali crediti dettano una disciplina speciale. Il motivo è quindi infondato.
Quanto alla prescrizione, il Collegio richiama il principio costante secondo cui il verbale ispettivo dell’INPS ha valore interruttivo del credito contributivo, a differenza del verbale dell’Ispettorato del lavoro. L’affermazione della Corte territoriale è conforme e il motivo è respinto.
Sul requisito oggettivo, la sentenza d’appello non aveva qualificato la società come a conduzione familiare, ma aveva ritenuto la questione nuova e inammissibile. In via assorbente, rileva che l’INPS aveva provato lo svolgimento di attività commerciale da parte della società e la dedizione prevalente e abituale del socio: elementi sufficienti a fondare l’iscrizione obbligatoria. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui abitualità e prevalenza vanno riferite all’attività lavorativa in seno all’impresa, al netto di quella dell’amministratore.
Sul requisito soggettivo, il Collegio ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010: l’assicurazione protegge l’espletamento di attività lavorativa abituale nel suo momento esecutivo. La Corte territoriale, con valutazione di fatto insindacabile, ha accertato che le attività del ricorrente non si limitavano a quelle tipiche dell’amministratore, ma riguardavano l’esecuzione concreta dell’oggetto sociale. Il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove.
Nessuna inversione dell’onere probatorio è ravvisabile, poiché la sentenza muove dal corretto presupposto che spettasse all’INPS dimostrare i presupposti di legge. Né l’INPS doveva compiere periodici accessi per gli anni successivi al verbale, in difetto di allegate modifiche dell’organizzazione societaria. Infine, il sindacato sulle spese processuali è limitato a verificare che non sia stata violata la regola di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è integralmente respinto.
Nota della Redazione
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