Rimborsi chilometrici e sgravi contributivi: oneri probatori e nuova assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10182 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione ribadisce che, ai fini dell’esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni corrisposte a titolo di rimborso chilometrico, l’onere probatorio del datore di lavoro è assolto solo documentando i rimborsi con riferimento al mese, ai chilometri percorsi, al tipo di automezzo usato dal dipendente e all’importo corrisposto sulla base della tariffa ACI. In tema di sgravi contributivi per nuove assunzioni, la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria di un ramo d’azienda, con la precostituzione di dimissioni e successive riassunzioni, esclude il requisito dell’effettività delle nuove assunzioni, configurando una condotta volta all’indebita fruizione di sgravi. L’aver beneficiato di un’agevolazione contributiva non dovuta integra la fattispecie dell’evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, e non della meno grave omissione, ricorrendo una finalità di occultamento dei dati. L’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento grava sul datore di lavoro.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’avviso di addebito con cui l’INPS recuperava crediti contributivi conseguenti a un verbale di accertamento. L’ente contestava l’indebita fruizione di sgravi contributivi, l’indebita erogazione di rimborsi chilometrici in misura eccedente il massimo di legge, in assenza di documentazione, e l’indebita erogazione di assegni per il nucleo familiare. Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano rigettavano l’opposizione, confermando la legittimità dell’accertamento.
Nel dettaglio, l’accertamento riguardava un contratto di affitto di ramo d’azienda, nell’ambito del quale le lavoratrici cedute avevano presentato dimissioni in blocco per essere successivamente riassunte dalla cessionaria con contratti a termine, al fine di beneficiare degli sgravi per nuove assunzioni. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a lamentare la nullità della sentenza per la mancata valutazione di prove documentali. Ha precisato che tale nullità non è configurabile, potendo al più ravvisarsi un difetto motivazionale, non censurato nella specie. La valutazione delle prove è compito del giudice di merito e non può essere rivisitata in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di fatti decisivi, in presenza di doppia conforme.
Quanto ai rimborsi chilometrici, la Corte ha confermato che l’esclusione dall’imponibile contributivo richiede una documentazione analitica delle spese di trasferta. Nella specie, le schede prodotte dalla società non indicavano l’automezzo utilizzato da ciascun dipendente né la tariffa ACI applicata, con la conseguente impossibilità di verificare la congruità delle somme erogate. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili, in quanto, sotto l’apparente violazione di norme di legge, miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Sul tema degli sgravi, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa la precostituzione delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni. Ha evidenziato come il contratto di affitto di ramo d’azienda garantisse la continuità dei rapporti di lavoro, rendendo irragionevole e non supportata da obiettive ragioni la scelta delle lavoratrici di dimettersi in blocco per essere riassunte con contratti a termine e poi a tempo indeterminato. La vicenda delle comunicazioni Unilav, inizialmente inviate come assunzioni a tempo indeterminato e poi rettificate, ha confermato ulteriormente la natura fittizia dell’operazione.
La Corte ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, relativo alla qualificazione della violazione come omissione e non come evasione contributiva. Richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite, ha precisato che l’omissione è limitata al solo mancato pagamento in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie. La mancata o infedele denuncia dei rapporti di lavoro, finalizzata a occultare i presupposti dell’imposizione, integra invece l’evasione contributiva, incombendo sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza di intento fraudolento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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