Gestione separata INPS e avvocato: onere allegazione abitualità e autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25953 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è circoscritto alle questioni devolute dal giudizio rescindente, sì che l’accertamento dell’abitualità dell’attività professionale non può essere introdotto se non era stato allegato nel giudizio di primo grado. Il mancato superamento della soglia di euro 5.000 non dimostra di per sé l’occasionalità dell’attività, giacché l’abitualità va apprezzata come scelta ex ante del professionista e non come conseguenza ex post del reddito prodotto. I poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro non possono surrogare le carenti allegazioni di parte. Il ricorrente che deduca in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di indicare, per l’autosufficienza, lo specifico atto in cui l’aveva prospettata nei gradi di merito, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Il INPS iscriveva d’ufficio una professionista alla gestione separata per i redditi conseguiti nel 2009, richiedendo il pagamento della contribuzione. Il Tribunale accoglieva il ricorso della lavoratrice autonoma, ritenendo illegittima l’iscrizione perché già tenuta alla contribuzione presso la Cassa professionale di appartenenza. La Corte d’appello respingeva il gravame dell’ente sulla ragione più liquida della prescrizione.
La Cassazione, con precedente ordinanza, accoglieva il ricorso dell’Istituto sulla diversa decorrenza del termine prescrizionale. In sede di rinvio la Corte territoriale riteneva non prescritto il credito e non ammissibili i rilievi sulla non abitualità dell’attività, accolti solo nella domanda subordinata sulla non debenza delle sanzioni civili. La professionista ricorreva per cassazione; l’INPS resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo di non essere tenuta all’iscrizione per non aver superato la soglia reddituale e per il versamento del contributo integrativo alla Cassa forense.
La Corte osserva che la questione non era stata introdotta nel primo grado e che nel giudizio di rinvio il thema era circoscritto alla decorrenza della prescrizione devoluta dal giudizio rescindente. La critica fondata sul versamento del contributo integrativo è poi smentita dall’orientamento consolidato: il versamento alla Cassa professionale, di carattere solidaristico, non osta all’obbligo di iscrizione alla gestione separata, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, come affermato da Cass. n. 32167/2018 e confermato da Cass. n. 24047/2022 e da successive pronunce.
Quanto alla soglia reddituale, il superamento di euro 5.000 consente di presumere la non occasionalità, ma il mancato superamento non dimostra l’abitualità o meno: questa va accertata ex ante, con gli elementi presuntivi dell’iscrizione all’Albo, dell’apertura della partita IVA e dell’organizzazione predisposta, mentre il reddito prodotto è un posterius rispetto alla scelta professionale, secondo Cass. n. 4419/2021.
I poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro non possono surrogarsi alle carenti allegazioni di parte né supplire a una totale carenza probatoria, potendo attivarsi solo quando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine. Sotto il profilo dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., l’obbligo di stimolare il contraddittorio non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti.
Manca, infine, l’indicazione dell’atto di primo grado in cui la questione dell’abitualità sarebbe stata dedotta: difetta perciò l’autosufficienza del motivo, con conseguente inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Dall’inammissibilità del ricorso principale discende l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.; le spese sono compensate e la sola ricorrente principale è condannata al versamento del doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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