La Regione proprietaria dell’impianto risponde per cooperazione nell’inadempimento (Cass. civ. Sez. III n. 26185 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti della Regione, proprietaria dell’impianto di depurazione e soggetto deputato a svolgerne il servizio, non ha natura restitutoria e non presuppone la prova dell’effettivo versamento delle somme riscosse dagli utenti. Il suo titolo va individuato nella cooperazione del terzo nell’inadempimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.: la condotta del proprietario che lascia l’impianto in condizioni tali da impedire la fruizione della prestazione di depurazione integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, verso gli utenti, al soggetto che ha stipulato il contratto di utenza. Quest’ultimo, convenuto per la restituzione della quota del corrispettivo dovuta a titolo di depurazione, ha pertanto diritto di agire in via di regresso verso il proprietario dell’impianto e gestore del servizio.
Il Fatto
Una utente conveniva davanti al Giudice di Pace la società affidataria del servizio idrico e il Comune, chiedendo la ripetizione delle somme versate a titolo di canone di depurazione, sul presupposto dell’inefficiente funzionamento dell’impianto. Nel giudizio intervenivano altri utenti e venivano chiamate in causa la Regione e la società di gestione dell’impianto.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda restitutoria verso la società e rigettava la manleva nei confronti della Regione per mancanza di prova del versamento delle somme. Il Tribunale confermava la giurisdizione ordinaria e, nel merito, ribadiva che la pretesa restitutoria va diretta contro il soggetto che ha concluso il contratto di utenza e ha percepito il pagamento. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; la Regione resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta il solo terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2033 cod. civ., per aver il giudice di appello rigettato la manleva sul presupposto della mancata prova del riversamento alla Regione delle somme incassate dagli utenti.
La ricorrente sostiene che la domanda di primo grado non avesse carattere restitutorio, ma mirasse al riconoscimento del diritto di manleva, con condanna della Regione, quale effettiva esercente del servizio e proprietaria dell’impianto, a tenerla indenne da quanto fosse costretta a pagare. Il versamento o meno dei canoni a favore della Regione sarebbe dunque circostanza irrilevante.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice del gravame, come quello di prime cure, ha interpretato la domanda di manleva come mera restituzione delle somme eventualmente versate dopo la riscossione dall’utente finale, nei limiti della condanna della società. Ma nessuna deduzione in tal senso risulta in atti: dalle conclusioni dell’atto di appello emerge che la società ha proposto una generica domanda di manleva per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto agli utenti.
Non è contestato che la Regione sia proprietaria dell’impianto e soggetto deputato a svolgere il servizio di depurazione, pur essendo la gestione affidata a una società terza. Il titolo della pretesa va dunque ricondotto al fatto che la Regione, quale proprietaria, ha lasciato che l’impianto versasse in una condizione tale da impedire agli utenti di fruire della prestazione, rendendo inadempiente il soggetto obbligato a fornirla in forza del contratto di somministrazione.
Richiamando plurime decisioni intervenute dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado (Cass. n. 11582/2020, Cass. n. 11295/2020, Cass. n. 3314/2020, Cass. n. 11294/2020, Cass. n. 33459/2022, Cass. n. 20014/2025), la Corte afferma che la concorrente responsabilità della Regione si fonda, ex art. 2043 cod. civ., sulla figura della cooperazione del terzo nell’inadempimento, già nota alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20251/2016).
Ne deriva l’accoglimento del terzo motivo, con assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza per quanto di ragione e il rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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