Domanda ultratardiva al passivo: doppia causa esterna e onere di attivazione (Cass. civ. Sez. I n. 26186 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, l’art. 101, ultimo comma, l. fall., relativo alle domande c.d. ultratardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto. Deve escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione possa comunque essere presentata entro lo stesso termine di dodici mesi del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento. Le vicende del giudizio ordinario di risoluzione non integrano, di per sé, causa di non imputabilità del ritardo. Nel giudizio di legittimità, il tardivo deposito del controricorso ne comporta l’improcedibilità, con la conseguenza che non può tenersi conto né del controricorso né dell’eventuale memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una amministrazione provinciale aveva agito in via riconvenzionale, davanti al giudice ordinario, per la risoluzione di un contratto di appalto e per le conseguenti pretese risarcitorie e restitutorie. Nelle more, la società controparte era stata dichiarata fallita e la curatela aveva proseguito il giudizio. L’ente non aveva però presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini, proponendola solo successivamente come supertardiva.
Il giudice delegato aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda; il Tribunale di Vibo Valentia, decidendo sull’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., aveva rigettato l’impugnazione, confermando la tardività. L’ente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a più motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso. Una precedente ordinanza interlocutoria aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul tema.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi si incentrano tutti sulla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la non imputabilità del ritardo ex art. 101 l. fall. in forza delle vicende del giudizio ordinario di risoluzione. Il profilo è però irrilevante e inconferente, perché tali vicende non spostano i termini del discorso.
Ciò che conta, ai fini dell’art. 101 l. fall., è la prova della doppia tempestiva reazione in base alla doppia causa esterna, pur sempre riconducibile alla conoscenza del fallimento. Il creditore deve dimostrare non solo la causa esterna che ha impedito l’attivazione tempestiva o infrannuale, ma anche la causa esterna, uguale o diversa, che ha cagionato l’inerzia tra la cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto. Non basta, dunque, allegare l’impossibilità di osservare il termine, potendo poi la domanda essere presentata entro lo stesso termine di dodici mesi: è necessaria l’attivazione in un termine ragionevolmente contenuto.
La Corte richiama sul punto il proprio precedente Sez. I n. 11000 del 2022. Esclude, inoltre, che si tratti di crediti sopravvenuti, richiamando Cass. n. 18544 del 2018. Quanto al motivo concernente la mancata conoscenza del decreto di esecutività, la questione è nuova: la ricorrente avrebbe dovuto indicare il luogo processuale nel quale aveva contestato il punto.
Sul piano processuale, la Corte rileva l’improcedibilità del controricorso della curatela. Il controricorso era stato notificato nel termine di legge, ma depositato solo oltre i venti giorni successivi. La Corte esclude l’applicazione dell’art. 370 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede più la notifica ma solo il deposito entro quaranta giorni, applicandosi ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023 (Sez. Un. n. 7170 del 2024). Nella specie il ricorso risulta spedito il 30.6.2022, sicché trova applicazione la disciplina previgente. Il tardivo deposito comporta l’improcedibilità, con la conseguenza che non si tiene conto né del controricorso né della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (Cass. n. 10608 del 2025; Cass. n. 23921 del 2020). L’istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ. è tardiva, essendo contenuta solo nella prima memoria. In assenza di tempestiva difesa della curatela, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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