Inerenza dei costi e giudicato esterno nel rito tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26232 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’inerenza dei costi deducibili ex art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 non presuppone una connessione diretta e attuale del costo con una componente di reddito, ma una correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili, da intendersi come strumentalità, anche solo potenziale, del bene o della spesa rispetto all’attività d’impresa. Il requisito ha valenza qualitativa e non quantitativa, e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito. La motivazione per relationem è legittima solo se recepisce e vaglia autonomamente i contenuti mutuati, rendendo autosufficiente il percorso logico; è invece nulla la sentenza che si limiti a indicare la fonte di riferimento. Nel giudizio di legittimità è inopponibile l’eccezione di giudicato esterno formatosi prima dell’udienza di deliberazione della sentenza di appello, perché già proponibile in quella sede e non tempestivamente dedotta.

Il Fatto

Nel corso di una verifica fiscale l’Amministrazione finanziaria contestava a una società immobiliare, per l’esercizio 2009, una presunta minusvalenza non inerente pari a euro 37.500,00, realizzata rivendendo un’imbarcazione da diporto acquistata dalla stessa società. Le ulteriori riprese erano state annullate in autotutela.

La società impugnava l’avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla contribuente con controricorso e memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire, sollevata dalla controricorrente in ragione dell’intervenuta confisca definitiva della società, che avrebbe reso lo Stato socio unico e prodotto l’estinzione dei debiti erariali per confusione. L’eccezione è infondata: l’art. 51 del d.lgs. n. 159/2011, nel disciplinare la tassazione dei redditi dei beni sequestrati e confiscati, non incide sulla legittimità e debenza della pretesa tributaria relativa a un periodo d’imposta anteriore ai provvedimenti ablativi. Le eventuali conseguenze della confusione patrimoniale attengono alla fase di riscossione e non toccano l’interesse dell’Amministrazione alla definizione del giudizio.

Con il primo motivo l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione su un giudicato erroneamente ritenuto definitivo. Il motivo è inammissibile: la ricorrente non si confronta con l’ulteriore e autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha recepito e condiviso le argomentazioni sulla strumentalità dell’imbarcazione rispetto all’attività d’impresa. La Corte ricorda il principio consolidato per cui la motivazione per relationem è legittima solo se riferita a una sentenza già passata in giudicato tra le parti o se riproduce autonomamente i contenuti di riferimento, rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica. Resta la nullità quando la sentenza si limiti alla mera indicazione della fonte.

Con il secondo motivo si censurava la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR trascurato il giudicato sostanziale esterno di segno opposto formatosi sul medesimo presupposto. Il motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che il giudicato esterno è opponibile in legittimità solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso; nel rito tributario il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in appello coincide con l’udienza di deliberazione della sentenza. Nel caso di specie il giudicato si era formato prima di tale udienza, sicché l’eccezione, già proponibile in merito, resta preclusa.

Con il terzo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., contestando l’accertata inerenza del costo. Il motivo è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’inerenza è riscontrabile anche quando la spesa sia destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, valorizzando costi con rapporto debole ma strumentali al progetto imprenditoriale. I giudici di merito si sono conformati a tali principi, ravvisando una strumentalità potenziale tra l’attività della società e l’imbarcazione destinata al noleggio e ritenendo assolto l’onere probatorio. Le ulteriori contestazioni rivestono natura meritale e mirano a una rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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