Spese di opposizione a decreto ingiuntivo e soccombenza valutata sull’esito globale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26240 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la revoca del decreto ingiuntivo all’esito del giudizio di opposizione non rende di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria. La valutazione della soccombenza va rapportata all’esito complessivo della lite, con criterio unitario e globale: non è soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, ben potendo egli subire la revoca integrale del decreto e la condanna alla restituzione di quanto eccedente il dovuto. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, nei limiti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS per la restituzione di una somma corrisposta in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in cassazione. L’opponente contestava i conteggi e l’abuso dello strumento monitorio, avendo l’Istituto già recuperato parte del credito mediante trattenute sulla pensione. L’opposizione era rigettata.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il ricorrente al versamento di una somma inferiore a quella pretesa, compensando per metà le spese dei due gradi e ponendo la residua metà a carico dell’opponente. Il ricorrente impugna in cassazione la statuizione sulle spese e il mancato riconoscimento dell’esenzione per le cause previdenziali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la condanna a metà delle spese dei due gradi, sostenendo che l’INPS avesse errato il conteggio e costretto l’opponente al giudizio. La Corte giudica il motivo infondato: la soccombenza parziale dell’opponente era giustificata dal permanere di una somma dovuta superiore a 26.000,00 euro.

Il Collegio richiama l’insegnamento di Cass. Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di più domande contrapposte o di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa alle spese, potendone giustificare solo la compensazione.

Richiama inoltre Cass. n. 24482 del 09/08/2022, secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo non è motivo sufficiente per rendere irripetibili le spese della fase monitoria, dovendosi guardare all’esito complessivo del giudizio, e Cass. n. 17854 del 27/08/2020, che esclude la soccombenza del creditore opposto il cui credito sia riconosciuto, anche in minima parte, rispetto alla domanda monitoria.

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, valutando la lite nel suo insieme e non solo l’esito dell’appello. Rileva, sul punto, il principio per cui il giudice d’appello, in caso di riforma, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, attribuendone l’onere secondo l’esito complessivo della lite (Cass. n. 27000 del 2025).

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di riconoscere l’esenzione nonostante la dichiarazione prodotta. Il motivo è respinto per difetto di autosufficienza: il ricorrente non indica né riproduce la dichiarazione sostitutiva, limitandosi a richiamare quella del giudizio di primo grado.

La Corte ricorda che la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché la norma le connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore (Cass. n. 22952 del 10/11/2016; Cass. n. 545 del 15/01/2015). Il ricorso è integralmente respinto; nulla sulle spese, essendo stata prodotta rituale autodichiarazione per il giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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