Forma convenzionale della dichiarazione di risoluzione e inidoneità della PEC (Cass. civ. Sez. III n. 26272 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La forma convenzionale pattuita per iscritto per la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa è assistita dalla presunzione di essenzialità di cui all’art. 1352 c.c., applicabile in via analogica agli atti unilaterali recettizi. Tale presunzione non riguarda soltanto la forma scritta in sé, ma si estende alle specifiche modalità di comunicazione della volontà, allorquando le parti abbiano previsto un mezzo particolare. Ne deriva che la dichiarazione trasmessa a mezzo PEC non è equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento espressamente richiesta dal contratto, non potendo il principio di equivalenza funzionale dei mezzi di comunicazione superare la forma pattuita. La presunzione è superabile solo con la prova, tratta dai canoni ermeneutici, di una volontà contraria delle parti. L’effetto risolutivo si produce nel momento in cui la dichiarazione validamente resa nella forma pattuita perviene alla controparte.
Il Fatto
La società concedente convenne in giudizio l’utilizzatrice dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria per inadempimento nel pagamento dei canoni, con condanna al rilascio dell’immobile. L’operazione, riconducibile allo schema del sale and lease back, aveva ad oggetto un complesso immobiliare destinato a centro di riabilitazione.
La convenuta eccepì, tra l’altro, l’incompetenza territoriale e l’inefficacia della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, inviata a mezzo PEC anziché con raccomandata con avviso di ricevimento. Il primo giudice accolse la domanda; la Corte d’appello di Napoli rigettò integralmente l’impugnazione, ritenendo la PEC equipollente alla raccomandata e la clausola di deroga del foro validamente approvata per iscritto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla competenza territoriale. La ricorrente sosteneva che la questione fosse coperta da giudicato interno, non avendo la controparte proposto appello incidentale. Il principio invocato — l’onere di impugnazione incidentale per la parte vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione processuale — opera solo quando la questione non sia altrimenti devoluta al giudice del gravame, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025. Essendo stata la stessa ricorrente a devolvere l’intera questione con l’appello principale, la Corte territoriale ben poteva risolverla con ratio decidendi diversa, fondata sulla clausola n. 27 del contratto.
Quanto all’art. 1341, secondo comma, c.c., l’obbligo di specifica approvazione è rispettato anche in caso di richiamo numerico a una pluralità di clausole, purché non meramente cumulativo o accompagnato da indicazione sommaria del contenuto; per la clausola derogativa della competenza è sufficiente il richiamo al numero che la contraddistingue.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva che l’art. 20 del contratto prevede in termini non equivoci la risoluzione al momento in cui il concedente dichiari a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno di volersi avvalere della clausola. Si tratta di forma convenzionale pattuita per un atto unilaterale recettizio, cui si applica in via analogica la presunzione di essenzialità dell’art. 1352 c.c., estesa alle specifiche modalità di comunicazione.
La Corte territoriale ha applicato la giurisprudenza sull’equipollenza generale dei mezzi di comunicazione, richiamando precedenti relativi a fattispecie diverse, in cui l’equivalenza tra PEC e raccomandata si fonda sull’obbligo legale di dotazione di PEC gravante sulle imprese e sull’idoneità dello strumento telematico. Tale ratio presuppone però l’assenza di una pattuizione specifica sulla forma e non può superare una clausola che vincoli le parti a un determinato mezzo.
La presunzione di essenzialità è superabile solo con prova certa di volontà contraria delle parti, qui non fornita. Né rileva il principio di buona fede ex art. 1375 c.c.: l’inosservanza della forma non integra abuso del diritto, poiché a farlo valere è la parte che di quella forma ha beneficiato in veste di garanzia contrattuale. Infine, la notifica del ricorso introduttivo non equivale a nuova dichiarazione stragiudiziale di risoluzione, ma semmai sposterebbe la decorrenza dell’effetto risolutivo.
La Corte accoglie dunque il secondo motivo, assorbiti gli altri, e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, per accertare se e da quale momento si sia prodotto l’effetto risolutivo, provvedendo anche sulle spese.
Nota della Redazione
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