Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione il riesame delle prove documentali (Cass. civ. Sez. II n. 11222 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che, formalmente rubricato come violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si risolva in una contestazione dell’apprezzamento delle prove documentali compiuto dal giudice di merito. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo se il giudice attribuisca l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato, non se valuti erroneamente l’esito della prova. La doglianza sull’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso una prova legale o abbia imposto un valore probatorio diverso da quello normativamente previsto. Il difetto di motivazione rileva solo se si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso il semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Una società ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale, respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il prezzo di un appalto di allacciamento del gas e dell’acqua.

La ricorrente lamenta che i documenti posti a fondamento della decisione non provassero né la conclusione del contratto né l’esecuzione delle opere, e che i lavori fossero stati in realtà appaltati a una terza società. La causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., dopo proposta di definizione per inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la distinzione tra violazione di legge e erronea ricognizione della fattispecie concreta: solo la prima è sindacabile in sede di legittimità, mentre la seconda inerisce alla valutazione del giudice di merito e resta sottratta al controllo della Corte.

Quanto all’art. 2697 cod. civ., la sua violazione si configura unicamente quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia ritenuto erroneamente che l’onere fosse stato assolto. In tema di prova per presunzioni, la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza ex art. 2729 cod. civ. è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Sul piano processuale, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali; la censura sull’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso una prova legale o attribuito a una risultanza un valore diverso da quello normativo.

La Corte osserva che, al di là delle rubriche, la ricorrente tenta di rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, contrapponendone uno difforme. Un tale tentativo è precluso in sede di legittimità, non essendo conferito alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa. La sentenza impugnata, del resto, è motivata in modo chiaro e lineare e non presenta quella anomalia motivazionale che, sola, può tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il ricorso è dunque inammissibile. Ne segue la condanna della ricorrente alle spese e, avendo la Corte deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna a una somma in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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