Esclusività dello stato passivo e domanda del comproprietario sui canoni di locazione (Cass. civ. Sez. I n. 26293 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione giuridica della domanda giudiziale è riservata al giudice del merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel fallimento dichiarato prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 169 del 2007, il principio di esclusività dello stato passivo di cui all’art. 52 l.f. non tollera deroghe per le domande di natura personale, restando sottratte a esso le sole azioni reali immobiliari. La pretesa del comproprietario non fallito a conseguire la quota dei canoni di locazione degli immobili acquisiti pro quota al fallimento e gestiti dal curatore per l’intero costituisce domanda di accertamento di credito, di natura contrattuale, e non azione di rivendica. Essa va quindi proposta nelle forme endoconcorsuali di ammissione al passivo.

Il Fatto

La ricorrente era comproprietaria al 50% di alcuni immobili, acquisiti pro quota al fallimento del coniuge, dichiarato tale nel 1983; l’altro 50% apparteneva al fallito. Il curatore gestiva gli immobili per l’intero, incassando i canoni di locazione e sopportandone gli oneri. La comproprietaria agì in via monitoria per ottenere la propria quota dei canoni, non riversatale.

Il tribunale dichiarò ammissibile la domanda, pur revocando il decreto ingiuntivo, perché le spese di gestione superavano i canoni maturati. La Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale della curatela e assorbendo quello principale, ritenne invece inammissibile la domanda per violazione del principio di esclusività dello stato passivo. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, che investono la qualificazione della domanda e l’applicabilità del vecchio rito fallimentare. Il punto di partenza è un principio processuale consolidato: la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice del merito e, ove congruamente motivata, non è rivedibile in legittimità.

La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile l’art. 24 l.f. nella versione anteriore alle riforme del 2006 e del 2007, dovendosi escludere dal principio di esclusività del passivo le sole azioni reali immobiliari. Su questa base aveva qualificato la domanda come personale e non reale: non rivendica degli immobili, ma incasso di un credito di natura contrattuale, poiché il fallimento aveva gestito anche la porzione di proprietà della comproprietaria.

La ricorrente sosteneva che l’azione, mirando alla restituzione dei frutti degli immobili, andasse inquadrata tra le azioni reali immobiliari. La Corte respinge la tesi richiamando l’orientamento secondo cui per azioni reali immobiliari si intendono le domande di accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale in favore del rivendicante, restando escluse le azioni di carattere personale.

Il collegio valorizza poi l’osservazione della Procura generale: nella locazione di cosa comune, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore ed esigere la quota dei canoni corrispondente alla propria quota di proprietà indivisa. Solo la domanda di accertamento negativo della proprietà esclusiva altrui, per essere i beni in comproprietà, integra l’azione reale immobiliare. Nella specie ciò non è avvenuto: la pretesa è di credito, con inevitabile applicazione dell’art. 52 l.f.

Il primo e il secondo motivo, incentrati sull’omessa pronuncia in ordine a un’eccezione di conflitto di interessi del curatore sollevata solo in comparsa conclusionale, sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.; si ricorda che l’omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare argomentazioni giuridiche. Il quinto motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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