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Intermediario responsabile per difetto di informazione sulle polizze a premi pluriennali (Cass. civ. Sez. I n. 26292 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario bancario che colloca una polizza vita a premi pluriennali risponde del danno subito dal cliente quando omette di informarlo che il mantenimento del capitale garantito richiede il versamento di almeno tre annualità di premio e che l’interruzione dei pagamenti comporta, per effetto dello storno, l’azzeramento sostanziale dell’investimento. La responsabilità opera sul piano precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. e su quello contrattuale ex art. 1375 cod. civ., trattandosi di contratto pacificamente valido. La nullità parziale della clausola contenuta nel contratto di assicurazione non incide sull’obbligo risarcitorio dell’intermediario, poiché i due rapporti contrattuali sono distinti e le relative domande non sono legate da un ordine logico di esame. Il difetto di interesse della banca a censurare la pronuncia sulla cessazione della materia del contendere rispetto all’assicuratore rende inammissibile il motivo.

Il Fatto

La vicenda riguarda la sottoscrizione, risalente al 2013, di due polizze vita da parte di una cliente, che aveva manifestato all’istituto bancario l’intenzione di destinare 10.000 euro ai nipoti per le loro future esigenze. La banca propose due polizze assicurative collegate a un conto corrente appositamente aperto, sul quale la cliente versò quella somma, convinta che fosse sufficiente a coprire il costo dell’investimento programmato.

La cliente affermò di avere scoperto solo quando le polizze furono stornate per insolvenza che esse prevedevano il pagamento di premi annuali per almeno tre anni e che, in caso di mancato versamento, l’assicuratore avrebbe potuto risolvere il contratto trattenendo i premi già versati. Agì quindi in giudizio per la restituzione delle somme o il risarcimento del danno. Il Tribunale di Savona respinse la domanda; la Corte d’Appello di Genova riformò la decisione, condannando la banca intermediaria al risarcimento e dichiarando cessata la materia del contendere verso la compagnia assicuratrice. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione delle norme in materia di nullità e risoluzione contrattuale, sostenendo che la Corte d’Appello avesse invertito l’ordine logico delle questioni: avrebbe dovuto prima dichiarare la nullità del contratto di assicurazione con le relative restituzioni e solo dopo escludere il danno. La Corte dichiara il motivo inammissibile. La ratio decidendi si fonda sul fatto che in giudizio erano dedotti due distinti rapporti contrattuali; quanto a quello azionato verso la banca collocatrice non si discuteva della validità del titolo, pacifica, bensì della sua corretta stipulazione ed esecuzione.

La banca intermediaria è stata ritenuta responsabile, sul piano risarcitorio e non restitutorio, sia in via precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., sia in via contrattuale ex art. 1375 cod. civ., in relazione a un contratto pacificamente valido. Non si configura alcun ordine logico di giudizio tra domande proposte su titoli diversi. La Corte rileva inoltre che la Corte d’Appello ha applicato le norme del codice civile in tema di buona fede nella stipulazione ed esecuzione del contratto, il che rende inconferente la censura sull’applicabilità del TUF.

Con il secondo motivo la banca lamentava la nullità della sentenza per violazione delle regole sull’interesse ad agire e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la Corte territoriale dichiarato cessata la materia del contendere verso l’assicuratore senza che alcuna parte lo avesse richiesto. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse: in mancanza di un’azione di regresso pendente dell’intermediario verso l’assicuratore, la sola parte interessata a censurare la pronuncia era la cliente appellante, non la ricorrente, estranea a quel rapporto.

Con il terzo motivo la banca deduceva motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo di avere provato il corretto adempimento degli obblighi informativi e contestando l’individuazione di un obbligo di monitoraggio e sollecito. Anche questo motivo è inammissibile: la ricorrente non deduce che la ratio decidendi sia impercepibile, ma contesta irritualmente il contrasto della decisione con le risultanze processuali. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, secondo Cass. sez. un. n. 8053 del 2014.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore di ciascuna parte controricorrente e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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