Ammissione con riserva e prosecuzione del giudizio di impugnazione contro il Fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 5843 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione del giudizio di impugnazione – di merito o di legittimità – nei confronti del Fallimento è condizionata non solo all’esistenza di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma anche alla presentazione della domanda di ammissione al passivo con riserva dell’esito di quel giudizio. L’ammissione con riserva, ai sensi dell’art. 96 l.fall., costituisce il presupposto processuale per assicurare al creditore l’interesse alla prosecuzione in sede ordinaria, sicché la sua mancanza rende improcedibile la domanda. La produzione di documenti nuovi in cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non è ammessa per sanare carenze relative alla procedibilità della domanda, ma solo per questioni attinenti alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Una società consortile, dopo la risoluzione dell’accordo con il Sistema SISA e l’adesione al Sistema SIGMA, convenne in giudizio la Cedi Sisa Centro Nord s.p.a. e alcuni suoi ex dirigenti e amministratori, chiedendo l’inibitoria di condotte di concorrenza sleale e il risarcimento dei danni. Il tribunale rigettò le domande e la società propose appello. Nelle more del termine per l’impugnazione, la convenuta fu dichiarata fallita e l’atto d’appello fu notificato al curatore. La corte d’appello dichiarò improcedibili le domande nei confronti del Fallimento, rilevando che la società non aveva richiesto l’insinuazione del credito al passivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo l’impostazione della corte territoriale. Ha chiarito che l’art. 96 l.fall. consente la prosecuzione del giudizio di impugnazione in sede ordinaria solo se, prima della dichiarazione di fallimento, sia intervenuta una sentenza di accertamento del credito non definitiva e se il creditore abbia proposto domanda di ammissione al passivo con riserva dell’esito di quel giudizio. In assenza di tale domanda, il processo non può proseguire, poiché l’accertamento del credito è riservato al giudizio di verificazione.
La Corte ha ulteriormente precisato che la domanda di ammissione con riserva presentata successivamente alla sentenza d’appello non rileva, perché in cassazione è vietata la produzione di documenti nuovi relativi alla procedibilità della domanda, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. Ha quindi ritenuto infondati i motivi di ricorso che censuravano l’omessa pronuncia su profili di responsabilità diversi dalla concorrenza sleale, rilevando l’inammissibilità per mancata specifica indicazione delle ragioni di erroneità della statuizione.
Quanto ai motivi riguardanti la valutazione delle prove e il ragionamento presuntivo, la Corte ha ribadito che la ricostruzione fattuale è riservata al giudice di merito e che la censura è ammissibile solo per macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, non per la mera prospettazione di una diversa ricostruzione della quaestio facti. Ha infine ricordato che, in caso di doppia conforme, il ricorrente è onerato di dimostrare la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni, onere non assolto nella specie.
Nota della Redazione
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