Motivazione apparente in appello, riduzione equitativa e obbligo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 26447 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’anomalia motivazionale denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è soltanto quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attiene all’esistenza stessa della motivazione. Il vizio ricorre quando la motivazione manchi in senso materiale o grafico, ovvero quando sia apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettivamente incomprensibile. Non sono più ammissibili le mere censure di contraddittorietà o insufficienza motivazionale. Una riduzione equitativa della pretesa impositiva, pur sintetica, non integra di per sé la nullità della sentenza, quando esprime comunque l’iter logico del giudice e supera il minimo costituzionale.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale esercente attività edile proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2004, con il quale l’Ufficio, in applicazione degli studi di settore, aveva rideterminato i ricavi dichiarati.

La CTP di Agrigento accoglieva il ricorso e annullava l’atto, ritenendo che l’accertamento fosse fondato esclusivamente sulle risultanze dello studio di settore, di per sé inidonee a supportare la pretesa. La CTR della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia, confermando la validità dell’accertamento ma rideterminando la pretesa con una riduzione equitativa del 50% dei maggiori ricavi. Il contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, deducendo la motivazione apparente della decisione di appello.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la CTR aveva rideterminato genericamente la pretesa in via equitativa, senza indicare in modo analitico gli elementi posti a fondamento della riduzione.

La Corte ha ricostruito la nozione di anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il vizio è configurabile solo quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

La motivazione è nulla quando manca sotto l’aspetto materiale o grafico, oppure quando è apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. In tali casi la sentenza è affetta da error in procedendo, perché, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Non sono più ammissibili le mere censure di contraddittorietà o insufficienza motivazionale, come precisato da Cass. n. 23940 del 2017 e da Cass. S.U. n. 22232 del 2016.

Nel caso esaminato, la Corte ha escluso la sussistenza di tale grave vizio. La sentenza impugnata presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza, palesa l’iter logico seguito dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto di confermare la validità dell’accertamento, riducendo la pretesa in considerazione di elementi forniti dallo stesso contribuente e puntualmente indicati.

Le argomentazioni esposte chiariscono le ragioni della decisione. Gli eventuali profili di insufficienza, come la riduzione della pretesa rideterminata in via equitativa al 50% dei maggiori ricavi, anche se sussistenti, non viziano la motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente. Il giudice tributario di appello ha assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del minimo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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