Prescrizione del risarcimento da inadempimento informativo decorre dal pregiudizio percepibile (Cass. civ. Sez. I n. 26479 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi decorre non dal momento in cui l’ordine di investimento è impartito, ma da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa oggettivamente percepibile dal cliente secondo il metro dell’ordinaria diligenza. Inadempimento e danno operano su piani distinti e solo il secondo è idoneo a fondare la decorrenza del termine, non essendo configurabile un danno risarcibile prima che la perdita patrimoniale si sia determinata. Non assume rilievo, a tal fine, la sola condotta inadempiente dell’intermediario né un mero declassamento del titolo, ove non sia dedotto che la perdita si sia già definitivamente verificata.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’intermediario finanziario, deducendo di aver acquistato, nel 1996, titoli di Stato esteri per un valore rilevante e di aver subito una perdita patrimoniale in conseguenza del default dell’emittente, dichiarato alla fine del 2001, dopo aver aderito allo scambio dei titoli e averli rivenduti nel 2010.

A fondamento delle domande ha allegato la violazione degli obblighi informativi: mancata consegna del documento sui rischi generali, omessa rilevazione della propensione al rischio, difetto di informazione sul livello di rischio dell’investimento e sul conflitto di interessi della banca, che aveva acquistato in proprio i medesimi titoli. Di qui la richiesta di nullità, in subordine di annullamento per vizio del consenso e, in ulteriore subordine, di risoluzione per inadempimento, con condanna al risarcimento. Il primo giudice ha rigettato le domande; la corte d’appello, in riforma, ha accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dal momento dell’inadempimento e non da quello in cui il danno si era manifestato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ancorato il dies a quo della prescrizione alla condotta inadempiente della banca anziché ai suoi effetti successivi, richiamando il principio secondo cui il termine decorre dal momento in cui l’evento dannoso si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

La Corte ritiene il motivo fondato. La prescrizione dell’azione di risarcimento non può cominciare a decorrere prima dell’emergere di un danno risarcibile. Prima del default dell’emittente il danno non era ancora esistente né percepibile, neppure al momento dei primi declassamenti dei titoli. La sentenza impugnata, dunque, confonde i due diversi piani dell’inadempimento e del danno.

Il principio è ribadito con richiamo alla giurisprudenza di legittimità: in tema di intermediazione finanziaria il termine prescrizionale dell’azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi decorre solo quando si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa percepibile secondo il metro dell’ordinaria diligenza, rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta (Cass. civ., sez. I, 12/12/2024, n. 32226; Cass. civ., sez. I, 24/01/2023, n. 2066).

Non rileva la tesi della banca secondo cui la responsabilità da inadempimento dei doveri informativi avrebbe natura extracontrattuale con prescrizione quinquennale. La corte d’appello ha qualificato l’azione come contrattuale con termine decennale e sul punto, non essendo stato proposto ricorso incidentale condizionato, si è formato il giudicato interno (Cass. civ., sez. lav., 16/07/2025, n. 19747).

Quanto al declassamento del 1999, non è dedotto che la perdita patrimoniale si fosse già definitivamente verificata; si tratta di questione di fatto riservata al giudice di rinvio. Parimenti resta rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione circa l’effettiva data di emersione del default e la sua percepibilità, salva la verifica della eventuale novità del fatto. Il ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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