Segnalazione in SIC legittima se il preavviso tracciato e reiterato assolve la funzione informativa (ABF Collegio di Bologna n. 2536 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione ai sistemi di informazione creditizia non è soggetto a forme tipizzate: l’intermediario assolve l’onere probatorio dimostrando l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, anche mediante un servizio di postalizzazione tracciato, purché sussistano elementi convergenti quali la compatibilità delle date, la corrispondenza del numero di contratto e la coerenza dell’indirizzo. Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice di Condotta, il termine minimo decorre dalla spedizione del preavviso. La reiterazione dei solleciti contenenti l’avvertimento circa la possibile registrazione, protratta per un arco temporale significativo, assolve la funzione informativa del preavviso e attesta la conoscenza dello stato di morosità. La segnalazione è sostanzialmente legittima quando l’intermediario documenta plurimi ritardi e il ricorrente non prova l’avvenuto puntuale pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente contesta la segnalazione del proprio nominativo presso i sistemi di informazione creditizia e ne chiede la cancellazione. Sotto il profilo sostanziale deduce l’insussistenza dei ritardi di pagamento e lamenta che l’intermediario non avrebbe fornito adeguata prova del rapporto e dell’asserita morosità; sotto il profilo formale eccepisce la mancanza di un valido preavviso di segnalazione.

L’intermediario si costituisce e riferisce che il finanziamento era stato sottoscritto per l’acquisto di un’autovettura, da rimborsarsi in trentacinque rate mensili, e che il ricorrente aveva ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati e l’avvertimento circa la possibile registrazione in caso di inadempimento. A partire dalla rata di aprile 2022 si erano verificati ripetuti ritardi; l’intermediario aveva inviato solleciti mensili con l’avvertimento della possibile segnalazione, tramite servizio di postalizzazione tracciato. La segnalazione era divenuta visibile nelle banche dati da marzo 2024.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto la legittimità formale della segnalazione. Richiama l’art. 5, comma 6, del Codice di Condotta per i sistemi di informazione creditizia, secondo cui i dati relativi al ritardo nel pagamento possono essere resi accessibili solo decorso un termine minimo dalla spedizione del preavviso all’interessato. L’orientamento consolidato dell’Arbitro afferma che il preavviso non è soggetto a forme tipizzate, purché l’intermediario fornisca idonea prova dell’avvenuta spedizione e ricezione.

Nel caso di specie l’intermediario ha prodotto documentazione attestante l’invio tramite servizio di postalizzazione tracciato, l’esistenza di un codice identificativo univoco per ciascuna comunicazione, la corrispondenza tra il numero di contratto riportato nella lettera e quello indicato nella documentazione del vettore, nonché la compatibilità tra data di emissione e data di recapito. Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali, secondo cui la prova del recapito può ritenersi raggiunta anche in mancanza del codice a barre, ove sussistano elementi convergenti: coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto, coerenza dell’indirizzo. Tutti e tre gli indici risultano soddisfatti e non emergono vizi formali.

Il Collegio esamina poi il decorso del termine e la conoscenza dello stato di morosità. La segnalazione non riguarda un episodio isolato, ma una irregolarità protratta nel tempo: i ritardi si sono verificati da aprile 2022 e per ciascun episodio l’intermediario ha inviato solleciti con l’avvertimento, fino al febbraio 2024. In tal contesto la funzione del preavviso — consentire al cliente di acquisire consapevolezza e di evitare conseguenze pregiudizievoli mediante tempestiva regolarizzazione — deve ritenersi pienamente assolta. Anche prescindendo dalla dimostrazione del momento esatto in cui l’ultimo ritardo è divenuto visibile, la reiterazione delle comunicazioni e la durata dell’inadempimento attestano la conoscenza del proprio stato.

Quanto alla legittimità sostanziale, l’intermediario ha prodotto il rendiconto del rapporto, dal quale emergono plurimi ritardi nel pagamento delle rate. Il ricorrente non ha fornito prova dell’avvenuto puntuale pagamento né elementi idonei a smentire la ricostruzione contabile. L’intermediario ha dunque assolto l’onere probatorio in ordine ai presupposti della segnalazione, fondata su una morosità effettiva, reiterata e documentata. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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