Polizze CPI collegate al mutuo: costi da indicare anche se facoltative (ABF Collegio di Bari n. 5735 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I costi delle polizze assicurative connesse al contratto di finanziamento rientrano nella nozione di “ogni altro prezzo e condizione praticati” e devono essere menzionati nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture. La loro omessa indicazione integra una violazione rilevabile d’ufficio, cui consegue l’applicazione dell’art. 117, comma 7, lett. b, TUB: in luogo dei costi non indicati si applicano quelli eventualmente pubblicizzati nella fase precontrattuale e, in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto dal cliente, con restituzione del premio corrisposto. Il carattere facoltativo della polizza esclude invece la responsabilità precontrattuale dell’intermediario quando risulti provato che il credito era ottenibile senza la garanzia alle medesime condizioni.

Il Fatto

I ricorrenti, contitolari di un mutuo ipotecario di € 120.000,00 concesso nel giugno 2023 al tasso fisso del 3,90% e con TAEG del 4,27%, lamentano che la banca abbia collocato, accanto al prestito, due polizze collettive CPI, ciascuna intestata a uno dei mutuatari, finanziate con un prestito personale aggiuntivo di € 8.641,60. Sostengono che i costi delle coperture non siano stati riportati nel contratto di credito collegato né computati nel TAEG, che le polizze siano state presentate come necessarie per accedere al finanziamento e che sia mancata un’adeguata informativa preliminare, con collocamento in conflitto di interessi per l’appartenenza della compagnia al medesimo gruppo societario della banca.

Insoddisfatti del reclamo, chiedono in via principale la restituzione integrale dei costi assicurativi e degli interessi pagati sul prestito personale; in via subordinata il rimborso per nullità del contratto assicurativo; in via ulteriormente subordinata la restituzione dei costi di intermediazione e gestione. La banca eccepisce il carattere consulenziale della domanda, deduce la facoltatività delle garanzie e richiama l’esito del contenzioso amministrativo sui provvedimenti AGCM.

La motivazione del Collegio

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità: i ricorrenti non chiedono una verifica dei calcoli del TAEG, ma l’accertamento di una condotta scorretta nel collocamento delle polizze, con violazione degli artt. 1337 e 1375 cod. civ. e della disciplina consumeristica.

Sul primo profilo, la decisione è netta. Per il costante orientamento dell’Arbitro, perché i costi assicurativi entrino nella nozione di “ogni altro prezzo e condizione praticati” ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB è sufficiente che essi siano dovuti in corrispettivo di polizze connesse al finanziamento, a prescindere dall’obbligatorietà delle coperture. Nel caso concreto la connessione emerge dal modulo di adesione, che riporta il numero di pratica del finanziamento. Eppure né nell’atto di mutuo né nel documento di sintesi compare traccia dei costi: circostanza incontestata, che rende fondato il rilievo.

Quanto al calcolo del TAEG, il Collegio ritiene inapplicabile l’art. 125-bis TUB, trattandosi di mutuo ipotecario: l’unica conseguenza dell’erronea indicazione resta il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, da accertare nei suoi presupposti. Qui però la doglianza non passa: le polizze coprono rischi incidenti sulla solvibilità, sono state sottoscritte il giorno prima del mutuo e hanno pari durata, ma il capitale assicurato è inferiore al finanziato, il beneficiario è il cliente, la compagnia ha consentito il recesso e la banca ha prodotto tre contratti analoghi stipulati con altri clienti senza polizza. Elementi che, secondo i precedenti del Collegio di coordinamento, smentiscono il carattere obbligatorio della garanzia.

Resta la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, rilevabile d’ufficio. Le conseguenze si determinano con l’art. 117, comma 7, lett. b, TUB: in mancanza di costi pubblicizzati, nulla è dovuto e il premio va restituito. Poiché i ricorrenti hanno già ottenuto € 7.918,46 a seguito del recesso, il Collegio riconosce la quota residua di € 695,00.

Nessuna restituzione degli interessi sul prestito personale: in quel contratto l’oggetto è un ordinario finanziamento di denaro, che genera interessi fino all’estinzione, restando irrilevante l’estinzione del negozio assicurativo finanziato. Respinte anche la domanda risarcitoria, per difetto di allegazione di un pregiudizio ulteriore, e la richiesta di spese di assistenza, non documentate e non necessarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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