Trattenimento in CPR: motivazione apparente sul diniego di misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 30357 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento amministrativo dello straniero nel regime conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida o proroga è tenuto a un vero e proprio obbligo di valutazione delle condizioni rappresentate dal trattenuto ai fini dell’applicazione di una misura diversa dal trattenimento in CPR, in ossequio al principio di necessaria graduazione degli interventi limitativi della libertà personale. Il diniego di una misura meno afflittiva fondato su un’asserzione smentita dagli atti — nella specie l’asserita assenza di passaporto — integra motivazione meramente apparente, che ricade nella violazione di legge censurabile in cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero destinatario di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace ha disposto la proroga del trattenimento, rigettando la richiesta difensiva di applicazione di una misura alternativa.
Il ricorso si articola in due motivi. Il secondo, qualificato dal Collegio come assorbente, deduce la nullità della decisione per difetto di motivazione. È su tale censura che la Corte concentra il proprio esame, dichiarando il ricorso fondato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che l’intensità del vaglio richiesto al giudice della convalida del trattenimento varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive. Nel primo caso occorre accertare che il trattenimento debba protrarsi per il tempo strettamente necessario all’amministrazione per predisporre il rimpatrio; nel secondo, che la protrazione serva a completare un’identificazione ormai probabile o a ultimare le operazioni di rimpatrio sul piano organizzativo.
Il Collegio richiama poi il perimetro del giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga: ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono ammesse solo le censure ex art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo investe anche il corretto assolvimento dell’obbligo di motivazione. Rientra nella nozione di motivazione inesistente o apparente, che integra violazione di legge, anche quella che abbia omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.
La Corte qualifica quindi la misura del trattenimento in CPR come detentiva, richiamando la sentenza della Corte cost. n. 96 del 2025, che ha ricondotto tale misura alla sfera della libertà personale. Da ciò discende l’obbligo del giudicante di valutare le condizioni rappresentate dal trattenuto ai fini dell’applicazione di una misura diversa, in ossequio al principio di graduazione degli interventi limitativi della libertà personale.
Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, letto alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura, valutando se possa applicarsi una misura meno coercitiva.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato fonda il diniego di una misura meno gravosa sull’asserzione che il trattenuto sia privo di passaporto. Tale affermazione non può integrare valida motivazione, poiché dagli atti emerge che il trattenuto è in possesso di passaporto originale in corso di validità, è identificato con certezza e ha ricevuto disponibilità all’accoglienza. Si tratta di elementi il cui vaglio doveva essere compiuto in sede di merito, compito rimasto ineseguito. La Corte annulla quindi il provvedimento con rinvio al Giudice di Pace di Caltanissetta.
Nota della Redazione
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