Inammissibili i ricorsi su concorso morale, attenuanti generiche e aumenti per continuazione (Cass. pen. Sez. II n. 41029 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso morale nel reato è configurabile anche attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, purché sia accertato un rilevante e consapevole contributo causale rispetto alla realizzazione del fatto, quale l’istigazione o la determinazione all’esecuzione, l’agevolazione alla preparazione o alla consumazione, il rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente o la mera adesione che rimuova ostacoli alla realizzazione. La valutazione degli elementi istruttori che sorregge l’accertamento non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia immune da vizi logico-giuridici. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi. In tema di continuazione, l’obbligo di argomentare in modo distinto su ciascun aumento per i reati satellite si attenua quando gli incrementi siano di esigua entità o la pena sia molto al di sotto della media edittale, e la motivazione può esaurirsi nel richiamo al criterio di adeguatezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, Sezione per i Minorenni, con pronuncia del 04.06.2025, confermava la condanna inflitta il 30.01.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli a tre imputati per i reati di rapina pluriaggravata in concorso, di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., con rideterminazione della pena e riconduzione dei fatti sotto il vincolo della continuazione con altra decisione irrevocabile.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i tre condannati, deducendo la violazione dell’art. 110 cod. pen. per il concorso morale desunto da sole conversazioni intercettate, vizi motivazionali sul diniego delle attenuanti generiche e sull’entità dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale dichiara inammissibili i ricorsi, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Quanto al concorso morale, il ricorrente prescinde dal contenuto effettivo della sentenza impugnata: i giudici di appello hanno proceduto a una puntuale disamina delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che l’imputato, punto di riferimento per gli altri, aveva partecipato alla pianificazione della rapina, lasciandone l’esecuzione ai soggetti incensurati e offrendo indicazioni decisive su situazione interna, personale presente, sistemi di sicurezza, merce detenuta e posizionamento delle casseforti.
Il rilevante e consapevole contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, e nel caso di specie è stato accertato illustrando il rapporto di causalità efficiente con le attività esecutive degli altri concorrenti, secondo i precedenti richiamati. Le censure sulla rapina di cui al capo h) risultano meramente confutative o irrilevanti, poiché investono la direzione della sedia scagliata, la natura dei festeggiamenti, l’identità del prossimo congiunto e l’importo della refurtiva: una simile nuova valutazione degli elementi istruttori è preclusa in cassazione a fronte di motivazione priva di vizi logico-giuridici.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello motiva congruamente, esprimendo un giudizio di fatto insindacabile. Per un imputato prevalgono, sull’ammissione di colpevolezza, la gravità dei fatti, l’indole criminale e i molteplici precedenti; per altro imputato il ricorso è del tutto aspecifico. Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
In tema di aumenti per continuazione, la Corte ribadisce l’obbligo di argomentare in modo distinto per ciascun reato satellite, ma richiama i precedenti secondo cui l’impegno motivazionale si attenua per incrementi di esigua entità e, quando la pena sia molto al di sotto della media edittale, è sufficiente il criterio di adeguatezza della pena. Nel caso concreto non è riscontrabile alcuna carenza, tenuto conto dell’estrema genericità degli atti di impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità, in considerazione della minore età dei ricorrenti al momento dei reati, non comporta condanna alle spese né al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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