Procura posteriore alla sentenza non è generica se conferisce mandato ad impugnare (Cass. pen. Sez. II n. 33551 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale conferita all’imputato per proporre appello non può essere ritenuta generica per il solo fatto che faccia riferimento al numero di notizia di reato anziché a quello della sentenza, né per l’inserimento nell’atto di un elenco di facoltà non direttamente collegate al potere di impugnazione. La posteriorità della procura rispetto alla pronuncia appellata, unitamente al riferimento al numero di R.G.n.r., induce a collegare l’atto a una consapevole deliberazione dell’imputato di impugnare, una volta reso edotto dell’esito del giudizio di primo grado. Il favor impugnationis, che deve sempre caratterizzare l’attività giudiziale tanto delle Corti d’appello quanto della Corte di cassazione, impone di valorizzare gli elementi che depongono nel senso della validità del mandato. La deduzione di genericità fondata su addizioni superflue all’atto è manifestamente illogica e censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva condannato l’imputato per il reato di evasione. La difesa proponeva appello, ma la Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza del 17.04.2025, dichiarava l’impugnazione inammissibile per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare, ritenendo generica la procura allegata.
La difesa dell’imputato ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la procura allegata all’impugnazione non aveva contenuto generico, poiché era riferita al procedimento identificato con il numero di R.G.n.r. assegnato nella fase delle indagini preliminari, ed era stata conferita in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, circostanza sufficiente ad assicurarne la conoscenza da parte dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, in particolare in relazione al secondo motivo, che ne denuncia il vizio motivazionale, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Secondo la Corte, la conclusione cui perviene l’ordinanza contestata — insufficiente specificità della procura conferita dall’imputato per proporre appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione — è basata su argomenti manifestamente illogici, censurabili per tale ragione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In particolare, dedurre l’aspecificità dell’atto dal fatto che esso faccia riferimento soltanto al numero di notizia di reato — piuttosto che a quello della sentenza — oppure dall’inserimento nell’atto di un elenco di facoltà non direttamente collegate al potere di presentare l’impugnazione per conto del cliente, non appare logico in presenza di ulteriori fattori che, interpretati nello spirito del favor impugnationis, vanno valorizzati nella direzione opposta.
Ci si riferisce, in particolar modo, alla posteriorità della procura rispetto alla pronuncia appellata: circostanza che, unitamente al riferimento generale al numero di R.G.n.r., induce a collegare inevitabilmente l’atto a una consapevole deliberazione dell’imputato di presentare l’impugnazione, una volta reso edotto dell’esito della pronuncia di primo grado, che era già stata pronunciata nei suoi confronti.
Per contro, dedurre la genericità della procura dall’inserimento nell’elenco dell’atto di facoltà non collegate all’esercizio del diritto di impugnazione è un’operazione concettualmente non corretta: pur trattandosi di addizioni effettivamente superflue ai fini dell’atto, esse non sono causa di invalidità o di inefficacia dell’atto stesso e non dovrebbero essere utilizzate nemmeno a fini interpretativi contra reum. Per tali ragioni l’ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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