Confisca di prevenzione e terzo interessato: legittimazione limitata alla titolarità effettiva (Cass. pen. Sez. VI n. 30382 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, quando la confisca ha ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati e non può censurare la sussistenza e l’attualità della pericolosità del prevenuto. Il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con esclusione del vizio di illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; è pertanto deducibile il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La motivazione che dia conto dei dati fattuali emersi in un parallelo procedimento penale e li vagli autonomamente ai fini della misura non è apparente.

Il Fatto

I ricorrenti, terze interessate, impugnavano il decreto con il quale la Corte di appello aveva confermato la misura di prevenzione personale applicata nei confronti del prevenuto, ritenendone la pericolosità qualificata, e la confisca di immobili, depositi di denaro e di un’impresa.

Nel ricorso si deduceva la violazione di legge sulla sussistenza e sull’attualità della pericolosità, desunta secondo i ricorrenti solo dai fatti accertati in altro procedimento penale, e si censurava la violazione dell’art. 24 d. lgs. n. 159/2011, contestando gli elementi sulla abituale vivibilità dei proventi del reato e la correlazione temporale tra pericolosità e incrementi patrimoniali. Il ricorso del prevenuto prospettava analoga violazione in tema di pericolosità e attualità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Quanto alle terze interessate, l’inammissibilità deriva dalla mancata proposizione di censure idonee a escludere la riconducibilità al prevenuto dei beni oggetto di confisca.

Le Sezioni unite n. 33451/2015, di cui è disponibile la sola informazione provvisoria, hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati. Ne consegue l’inammissibilità dei motivi con i quali le terze interessate censurano il profilo della sussistenza e dell’attualità della pericolosità.

Il ricorso del prevenuto è inammissibile perché, pur formalmente prospettando violazioni di legge, introduce in concreto il vizio di motivazione sulla pericolosità e sulla sua attualità. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; resta esclusa l’ipotesi dell’illogicità manifesta dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. Sul punto la Corte richiama le Sezioni unite n. 33451/2014 e Sez. II n. 2566/2014, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione di compatibilità costituzionale.

Nel caso concreto la Corte di appello ha dato conto di quanto emerso nell’indagine per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nell’ambito della quale il prevenuto è stato sottoposto a misura cautelare, desumendone i presupposti della pericolosità ai sensi dell’art. 4, lett. a), d. lgs. n. 159/2011. L’ampio riferimento ai dati fattuali e il loro autonomo vaglio escludono che la motivazione sia assente.

Analogo ragionamento vale per l’attualità della pericolosità: la Corte di appello ha motivato sulla perdurante partecipazione del prevenuto all’associazione, ritenendo non dirimente che i fatti del parallelo procedimento penale risalissero al 2017-2018. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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