Nozione di elementi difensivi e revoca parziale nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 11608 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di elementi forniti dalla difesa, la cui mancata autonoma valutazione nel provvedimento che dispone la misura comporta l’annullamento ai sensi degli artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen. (applicabili al riesame del sequestro in virtù del rinvio di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.), i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, restando escluse le mere posizioni difensive negatorie e le prospettazioni di tesi alternative. Il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. è ipotesi aggravata della truffa, a dolo generico, e la verifica cautelare del fumus non può tradursi in anticipata decisione sulla responsabilità. I crediti d’imposta “generati” da asseverazioni non veritiere sono interamente assoggettabili a sequestro quale profitto del reato, senza deduzione dei costi. Nel procedimento di riesame, la conferma solo parziale del sequestro impone al tribunale di disporre la revoca parziale con la conseguente restituzione delle somme per le quali sono venuti meno i presupposti cautelari.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Como aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di ingenti somme nei confronti di una società e di due persone fisiche, indagate per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen. e per indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. I reati erano legati all’indebita fruizione del c.d. Superbonus 110%, mediante crediti d’imposta fittizi creati con lo sconto in fattura sulla base di asseverazioni non veritiere.
Il Tribunale di Como, decidendo sul riesame, aveva confermato il sequestro solo per alcune voci, ossia le somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione e i corrispettivi ottenuti dal primo cessionario dei crediti ceduti, ma non aveva disposto la restituzione delle somme non confermate. Avverso tale ordinanza ricorrevano per cassazione entrambi gli indagati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali, richiamando le Sezioni Unite Mariano, secondo cui il giudice del riesame deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e legale, senza valutare la gravità indiziaria. Ha quindi precisato, valorizzando l’orientamento espresso da Sez. U. n. 18954 del 2016, Capasso, che il vizio di mancanza di autonoma valutazione degli elementi difensivi, ex artt. 292, comma 2, lett. c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., ricorre solo quando il giudice ometta di confrontarsi con elementi oggettivi e concludenti, e non già con semplici argomentazioni difensive o tesi interpretative alternative.
Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto infondati i motivi basati sulla pretesa nullità del decreto di sequestro. La relazione tecnica del consulente e la sentenza della giustizia tributaria, allegate alle memorie difensive, erano state correttamente pretermesse nel decreto “genetico”, in quanto consistenti in meri argomenti di diritto circa la possibilità di includere nei SAL anche le forniture di beni a piè d’opera, e non in dati fattuali concludenti. La Corte ha inoltre escluso che, al momento dell’asseverazione, le forniture fossero state concretamente apportate ai cantieri, circostanza smentita dagli atti, e ha rilevato come il fumus del reato riposasse anche sulla falsità delle asseverazioni di fine lavori.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ricordato che la truffa aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen. è reato a dolo generico, e ha giudicato congrua la motivazione del Tribunale che aveva desunto la sussistenza del dolo da indici fattuali quali la macroscopicità degli illeciti, il rapporto di coniugio con l’altro indagato e il ruolo nella contrattazione con le banche per la cessione dei crediti. Ha altresì confermato la riconducibilità della condotta alla truffa consumata, anziché all’indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen., sulla base degli esiti delle Sezioni Unite cui era stata rimessa la questione, come reso noto dall’informazione provvisoria, e la confiscabilità integrale dei crediti d’imposta fittizi quale profitto del reato.
La Corte ha invece accolto il motivo del ricorrente relativo alla mancata restituzione delle somme per le quali il Tribunale di Como aveva escluso la sussistenza dei presupposti della misura, riconoscendo che la conferma solo parziale del sequestro, con contestuale esclusione di alcune voci, avrebbe dovuto comportare la revoca parziale del decreto ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. e la restituzione delle relative somme, anche demandando al pubblico ministero accertamenti sul valore dei corrispettivi dovuti dal primo cessionario. Ha quindi annullato l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione, con rinvio al Tribunale di Como.
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Nota della Redazione
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