Ordine europeo di indagine e presunzione di legittimità dell’attività estera (Cass. pen. Sez. VI n. 30383 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera e acquisite mediante o.e.i. è esclusa solo se il giudice italiano rileva, alla stregua di allegazioni e prove fornite dalla difesa, la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza. Opera, infatti, una presunzione relativa di conformità dell’attività compiuta all’estero, incombendo sulla parte che eccepisce l’inutilizzabilità l’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire la violazione. Le questioni concernenti l’acquisizione della prova all’estero non sono proponibili davanti al giudice italiano, salvo che si traducano in una lesione dei diritti fondamentali incidente sull’utilizzabilità della prova nel procedimento interno. Le prove già in possesso dello Stato di esecuzione possono essere richieste con o.e.i. emesso dal pubblico ministero, senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, e non emerge un divieto di intercettazioni di vaste proporzioni ove siano previste efficaci garanzie contro abusi.

Il Fatto

Il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di favoreggiamento della latitanza, aggravato dall’agevolazione di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza, aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal G.i.p., fondato su elementi probatori acquisiti in Italia attraverso un ordine europeo di indagine e provenienti da indagini svolte dall’autorità giudiziaria francese sulla piattaforma criptata Sky Ecc.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi e motivi aggiunti: illegittimità della motivazione cautelare in ordine alle modalità di apprensione delle chat e delle chiavi di cifratura, violazione del diritto di difesa per omessa trasmissione di atti del procedimento francese, assenza dei presupposti delle intercettazioni massive, incompetenza del pubblico ministero nell’emissione dell’o.e.i., mancato intervento umano nel processo decisionale automatizzato del motore di ricerca.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che la sanzione di nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. impone al giudice di trarre dagli atti di indagine le valutazioni sul quadro indiziario, ma non ricomprende il profilo della utilizzabilità delle fonti di prova, soggetta ad altri parametri. La previsione è di stretta interpretazione e non può essere dilatata fino a comprendere le modalità di acquisizione della prova.

Il secondo motivo è infondato. Corre il principio per cui l’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. non richiede l’acquisizione dei provvedimenti stranieri in forza dei quali gli atti sono stati compiuti, come conferma la disciplina dell’art. 270 cod. proc. pen. Richiamando Sez. U n. 23756 del 29/02/2024, la Corte ribadisce che l’utilizzabilità delle risultanze captative estere è esclusa solo in presenza di violazione dei diritti fondamentali, con onere di allegazione e prova a carico della difesa, secondo il principio della presunzione relativa di conformità dell’attività svolta all’estero.

Il terzo motivo è infondato. I dati probatori provenivano da indagini per gravi delitti associativi e in materia di narcotraffico, rispettando l’art. 6, par. 1, lett. b), direttiva 2014/41/UE. Il sistema Sky Ecc costituiva una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti. Non sussiste alcun divieto di intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro abusi, secondo la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia UE.

Il quarto motivo è inammissibile. Le questioni relative all’acquisizione della prova all’estero appartengono allo Stato di esecuzione, fatta salva la rilevanza di violazioni di diritti fondamentali incidenti sull’utilizzabilità in Italia. La difesa aveva a disposizione in Francia un rimedio effettivo ex art. 694-41 cod. proc. pen. francese per contestare la trasmissione delle prove. Infondati sono anche il quinto e il sesto motivo: le prove già in possesso dello Stato di esecuzione possono essere richieste con o.e.i. emesso dal pubblico ministero, senza autorizzazione preventiva del giudice italiano, e l’impossibilità di accedere all’algoritmo di cifratura non integra violazione dei diritti di difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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