Rissa e resistenza a pubblico ufficiale: contraddittoria la concorrente istigazione dei rissanti (Cass. pen. Sez. VI n. 30430 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di rissa la responsabilità penale non richiede la determinazione delle singole azioni poste in essere da ciascun corissante. È sufficiente accertare che un conflitto tra gruppi contrapposti, composti complessivamente da almeno tre persone, si sia verificato e che l’imputato abbia fatto parte di una delle fazioni, restando irrilevante la specificazione del ruolo assunto. È invece contraddittoria, e come tale viziata da difetto di motivazione, la sentenza che, dopo aver delineato due gruppi in reciproco contrasto, configuri contestualmente un concorso di persone mediante istigazione rivolta dai componenti di una fazione a quelli della fazione opposta per resistere ai pubblici ufficiali, quando il contenuto delle frasi istigatorie resti indeterminato. Da ciò deriva l’annullamento con rinvio perché il giudice di merito colmi il vuoto motivazionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano a carico di due imputati, alla pena di sei mesi di reclusione e cento euro di multa ciascuno, per i reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Quanto alla rissa, si contestava agli imputati, appartenenti a una fazione, di aver partecipato al conflitto contro la fazione contrapposta con calci, pugni e lancio di oggetti, con lesioni riportate da uno degli imputati e da altra persona. Quanto alla resistenza, si contestava di aver istigato gli appartenenti alla fazione opposta a usare violenza contro gli operanti intervenuti.
Avverso la sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione con due atti di sostanziale identico contenuto. Il primo motivo eccepiva il difetto e la contraddittorietà della motivazione per mancata delineazione del ruolo dei ricorrenti nella rissa. Il secondo deduceva l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta quanto al delitto di resistenza. Il terzo motivo, proposto da uno solo degli imputati, lamentava l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al reato di rissa, respingendo il primo motivo in quanto articolato in fatto e manifestamente infondato. Richiamando il principio di Sez. VI n. 12200 del 2019, ha ricordato che nella rissa non occorre determinare le specifiche e singole azioni di ciascun partecipe, essendo sufficiente accertare che un conflitto tra gruppi contrapposti, composti complessivamente da almeno tre persone, si sia verificato e che il soggetto abbia fatto parte di una delle fazioni.
Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata esente da vizi logici, poiché fondata su plurime testimonianze convergenti degli agenti operanti, che avevano accertato due gruppi di circa dodici persone reciprocamente percosse e l’individuazione degli imputati quali partecipi di uno dei gruppi. La mancanza di specificazione del ruolo interno alla rissa è stata ritenuta irrilevante: integra il delitto l’aver aderito a uno dei gruppi in opposizione, in qualunque forma, anche con istigazione, al contrasto violento tra le fazioni.
La Corte ha invece accolto, per entrambi gli imputati, il secondo motivo. Le censure difensive colgono nel segno là dove evidenziano il contrasto tra il delineare due gruppi rissanti fra loro e il configurare contestualmente un concorso di persone mediante istigazione dei componenti di una fazione rivolta ai componenti della contrapposta, per porre in essere un’azione concertata contro i pubblici ufficiali intervenuti.
Tale contraddizione logica non è sanata, ma ulteriormente acuita, dalla constatazione che la condotta istigatoria rimane indeterminata nel contenuto. Solo chiarendo il significato delle frasi asseritamente istigatorie, pronunciate nella lingua madre degli imputati, l’apparente contrasto poteva essere superato. Resta infatti indeterminato in che cosa sia consistita l’istigazione, non essendone stato precisato il contenuto, nemmeno in termini di generica e immediata percezione semantica delle frasi proferite.
Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché il giudice di merito colmi il vuoto motivazionale, precisando in che cosa sia consistita la condotta degli imputati e indicandone l’idoneità a incidere sull’altrui intenzione di resistere ai pubblici ufficiali. Il terzo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Nota della Redazione
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