Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sospeso durante la detenzione (Cass. pen. Sez. VI n. 30460 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare non rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen., che concernono i soli termini di durata massima e la sospensione dei termini della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari. Il termine di efficacia dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria decorre soltanto dalla sua concreta esecuzione, ai sensi dell’art. 297, comma 2, e dell’art. 308, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che il periodo in cui la misura non è stata eseguibile per incompatibilità con lo stato di detenzione non va computato nel termine di durata e la misura stessa non richiede un autonomo provvedimento di sospensione.
Il Fatto
Nel gennaio 2022 il giudice per le indagini preliminari applica all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura non viene eseguita perché l’interessato si trova detenuto in esecuzione di pena; la detenzione cessa nel dicembre 2024.
L’interessato chiede al giudice di dichiarare la cessazione dell’efficacia della misura per decorso dei termini massimi. Il Tribunale rigetta la richiesta e, sull’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale della libertà di Roma conferma il diniego, ritenendo che la misura sia rimasta sospesa ex art. 298 cod. proc. pen. fino alla scarcerazione e che non occorresse un esplicito provvedimento di sospensione. Propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo l’erroneità dell’applicazione automatica dell’art. 298 cod. proc. pen. e il contrasto con il principio secondo cui ogni limitazione della libertà personale richiede un provvedimento giurisdizionale espresso nel contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ricostruisce in via preliminare il quadro normativo, escludendo che la fattispecie possa essere governata dalle disposizioni invocate dal ricorrente. L’art. 303 cod. proc. pen. riguarda i soli termini di durata massima della custodia cautelare; non si estende alle misure coercitive diverse dal carcere e dagli arresti domiciliari, questi ultimi equiparati alla custodia dall’art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
Analogo ragionamento vale per l’art. 304 cod. proc. pen., che disciplina la sospensione dei termini di durata massima della sola custodia cautelare e prevede un’ordinanza appellabile: la sua formulazione letterale non consente di estendere l’istituto alle misure meno afflittive. In assenza di una espressa disposizione, opera il divieto di analogia in malam partem per le norme restrittive della libertà personale, ai sensi dell’art. 14 preleggi. La maggiore severità dell’istituto della sospensione trova del resto giustificazione nella pregnanza delle esigenze che sorreggono la misura più restrittiva (Sez. IV n. 30294 del 25.06.2013).
Neppure l’art. 298 cod. proc. pen. è pertinente, perché disciplina l’ipotesi inversa: la carcerazione sopravvenuta a una misura cautelare già applicata per un altro reato. Nella specie la sequenza è opposta, essendo l’obbligo di presentazione sopraggiunto alla detenzione.
La soluzione è offerta dalle disposizioni specifiche sulle misure coercitive diverse dalla custodia. L’art. 297, comma 2, cod. proc. pen. ancora gli effetti della misura alla notificazione dell’ordinanza, consentendo l’esercizio delle impugnazioni; l’art. 308, comma 1, cod. proc. pen. ne prevede la perdita di efficacia quando dall’inizio della esecuzione sia decorso un periodo pari al doppio dei termini dell’art. 303. Il termine iniziale decorre però solo dalla effettiva esecuzione, a prescindere dalla precedente applicazione di una misura più grave (Sez. VI n. 44700 del 23.09.2015; Sez. III n. 429 del 29.01.1998; Sez. VI n. 2627 del 28.06.1995).
L’obbligo di presentazione era dunque ineseguibile perché incompatibile con la detenzione: eseguirlo in carcere non soddisferebbe le esigenze cautelari. Espiata la pena, la misura diviene concretamente eseguibile e il relativo periodo decorre dalla redazione del verbale di sottoposizione, consegnato all’interessato al momento della scarcerazione. Il periodo di ineseguibilità non si computa. Il contemperamento tra libertà e esigenze cautelari resta affidato ai principi di proporzionalità e adeguatezza, che impongono una verifica costante della perdurante idoneità della misura (Sezioni Unite n. 16085 del 31.03.2011; Sez. II n. 10383 del 18.02.2022). Il ricorso è quindi infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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