Lesioni aggravate non giustificano l’interrogatorio preventivo omesso (Cass. pen. Sez. F n. 30640 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interrogatorio preventivo della persona indagata, introdotto nell’art. 291 cod. proc. pen. dalla legge n. 114 del 2024, la deroga all’adempimento prevista per i gravi delitti commessi con mezzi di violenza personale richiede l’integrazione di uno specifico tipo di reato che, nella sua dimensione astratta, abbia gravità analoga a quella dei reati espressamente elencati. La fattispecie derogatoria non può essere estesa a fattispecie diversamente aggravate, né le concrete modalità di consumazione del fatto, per quanto efferate, valgono a integrarla. Il sintagma “mezzi di violenza personale” evoca l’uso di strumenti che si interpongano tra agente e vittima, potenziando la lesività della condotta; la particolare brutalità dell’azione costituisce, semmai, l’aggravante di cui all’art. 61, n. 4, cod. pen., ma non il quid pluris richiesto dalla norma processuale.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L’Aquila applicava a un indagato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di lesioni personali gravi commesse in danno di altra persona, con frattura di due vertebre cervicali e delle ossa nasali e alterazione del profilo mascellare. Il giudice valorizzava il pericolo di recidiva, alla luce di una minaccia rivolta dall’indagato alla persona offesa.

Il Tribunale distrettuale, investito dell’istanza di riesame e del contestuale appello cautelare, confermava integralmente l’ordinanza. Riteneva insussistente la nullità eccepita per omesso interrogatorio preventivo, ravvisando entrambe le condizioni ostative del comma 1-quater dell’art. 291 cod. proc. pen., reputava irrilevante il tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura, giudicava adeguata e proporzionata la custodia e non ipotizzabile alcun beneficio. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, che investe la dedotta nullità dell’ordinanza genetica per l’omesso interrogatorio dell’indagato richiesto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il Collegio ricostruisce la disciplina introdotta dalla legge n. 114 del 2024, che ha inserito cinque nuovi commi nell’art. 291 cod. proc. pen., facendo dell’interrogatorio preventivo un adempimento che concorre a confermare o a superare il convincimento interinale del giudicante, formatosi su un’illustrazione unilaterale dei fatti.

Il Tribunale distrettuale aveva riscontrato la presenza di entrambe le condizioni ostative: l’esistenza di una specifica esigenza cautelare, quella di cui alla lettera a) dell’art. 274 cod. proc. pen., e la particolare natura del reato. La difesa aveva censurato, da un lato, l’indebita integrazione dell’ordinanza genetica e, dall’altro, l’illogicità delle argomentazioni sulla natura del reato.

La Corte richiama anzitutto un proprio precedente secondo cui, nella materia cautelare, il Tribunale non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: diversamente, l’efficacia sanante della nullità sarebbe attribuita alla scelta del giudice anziché a quella della parte, cui è rimessa l’eccezione (Sez. 6, n. 17916 del 2025).

Quanto alla seconda condizione, la Corte esclude che il reato di cui all’imputazione provvisoria — lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 582, 583, comma 1, n. 1, e 61, n. 1, cod. pen. — rientri nell’elencazione tassativa del comma 1-quater. La previsione del “grave reato” è indicazione tipologica e richiede che la fattispecie abbia, in astratto, gravità analoga a quella dei reati menzionati. Significativo è che l’elencazione richiami i singoli reati non nelle fattispecie base, ma in quelle circostanziate: le lesioni personali vi rientrano, tramite il rinvio all’art. 362, comma 1-ter, cod. pen., solo in presenza delle specifiche aggravanti degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2.

Ne segue che oggetto di valutazione non sono le concrete modalità di consumazione del fatto, ma la qualificazione giuridica astratta della fattispecie contestata. Il sintagma “uso di armi o altri mezzi di violenza personale”, poi, evoca strumenti che si interpongano tra agente e vittima, accrescendo la lesività della condotta. La particolare efferatezza dell’azione — nella specie, pugni sferrati sul volto per diversi minuti — può costituire l’aggravante comune, ma non integra la fattispecie derogatoria. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella genetica e rimessione in libertà dell’indagato, se non detenuto per altra causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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