Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30680 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché manifestamente infondato, il motivo di ricorso che, censurando la conferma del giudizio di colpevolezza, si risolva in una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie rispetto all’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, ai quali spetta il giudizio sulla attendibilità degli accertamenti. Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo per vizio di motivazione: è conforme a legge il provvedimento che lo fondi, in senso ostativo all’art. 62 bis cod. pen., sull’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e sulla ostinata negazione degli addebiti. La motivazione razionale e non illogica del giudice di appello, che abbia peraltro mitigato la pena e concesso la sospensione condizionale, resiste alle doglianze meramente valutative. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, rideterminava la pena a carico del ricorrente, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, concedendo altresì la sospensione condizionale. La pena veniva ridotta dagli anni due, mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa inflitti in primo grado ad anni uno di reclusione ed euro 1.800 di multa.

Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la censura del giudizio di colpevolezza e il diniego delle attenuanti generiche con contestuale eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, e lo dichiara manifestamente infondato. Il ricorso, osserva il Collegio, mira a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, mentre i giudici di merito hanno offerto una ricostruzione adeguata, richiamando gli accertamenti di polizia giudiziaria.

Da quegli accertamenti emerge che il ricorrente aveva la disponibilità di due distinti quantitativi di cocaina, in ragione dei ripetuti accessi nel luogo dove lo stupefacente era occultato e che poteva essere conosciuto solo dall’imputato. Le lievi incongruenze nelle dichiarazioni dibattimentali dei verbalizzanti non scalfiscono tale ricostruzione.

Il secondo motivo, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena, è anch’esso manifestamente infondato. I giudici di merito hanno rimarcato l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando in senso ostativo anche l’ostinata negazione degli addebiti a fronte di un quadro probatorio granitico.

La Corte rileva inoltre che il giudice di appello ha mitigato la pena, divenuta non eccessiva, e l’ha sospesa condizionalmente. La motivazione impugnata è sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità, come affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *