Contrabbando di tabacchi esteri e proporzionalità della pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. VI n. 30893 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di proporzionalità della pena pecuniaria prevista per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri va parametrato all’entità del profitto illecito, quale indice della reale portata offensiva della condotta. L’istanza di rimessione alla Corte costituzionale che ometta di indicare i precisi punti di riferimento del raffronto difetta di specificità e la questione è manifestamente infondata. Il divieto di pene sproporzionate, pur di fonte eurounitaria, non consente al giudice interno di disapplicare la norma nazionale al di fuori dei limiti dell’art. 25 Cost. Né rileva la questione sulle pene sostitutive se l’istanza applicativa non è stata proposta nei gradi di merito. Resta fermo che l’art. 62-bis cod. pen. non attribuisce un diritto alle attenuanti generiche, che esigono motivazione sull’esito positivo del giudizio.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’equipaggio di una nave della Marina Militare impegnata in una missione in Libia. Secondo il tema di accusa recepito nei gradi di merito, alcuni militari avrebbero detenuto, trasportato e introdotto nel territorio dello Stato 690 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, occultati in sacchi di colore nero recanti la dicitura di pericolo amianto, oltre a un farmaco destinato alla vendita. Un ufficiale avrebbe inoltre finanziato l’operazione mediante un sistema di sovrafatturazione nella fornitura di pezzi di ricambio a una ditta facente capo a un ufficiale della Guardia costiera libica.
Il GUP del Tribunale di Brindisi, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato gli imputati. La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma, aveva rideterminato le pene confermando nel resto. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione, questioni di diritto sostanziale e istanze di rimessione alla Consulta e alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 291-bis, comma 1, e 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43/1973 per sproporzione della pena pecuniaria, priva di tetto massimo, e di disapplicare la norma interna in contrasto con l’art. 20 della direttiva 2014/567 e con l’art. 49, par. 3, della Carta di Nizza. La Corte osserva anzitutto che nel concetto di proporzionalità è insito un rapporto fra almeno due grandezze, sicché il raffronto esige l’individuazione di un parametro: la gravità dell’illecito e l’afflittività della sanzione.
Nei reati di contrabbando di tabacchi, il bene protetto non è solo l’entrata finanziaria dello Stato, ma anche l’ordine e la sicurezza pubblica, per il collegamento diretto del fenomeno con la criminalità organizzata e con gli ingenti profitti reimpiegabili. Ne deriva che il criterio di proporzione va rapportato all’entità del guadagno illecito, quale indice della reale portata offensiva della condotta.
L’istanza difensiva, invece, non indica alcun preciso punto di riferimento del raffronto e difetta della necessaria specificità: la questione è pertanto manifestamente infondata. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento tra misure e obiettivi perseguiti (sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018) e la sentenza n. 233 del 2018 sulla diversificazione sanzionatoria nel contrabbando.
Quanto alla richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia, la Corte non ne ravvisa i presupposti, poiché la questione di proporzionalità resta priva del parametro di riferimento. Irrilevante è poi la questione sulle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia: anche ove accolta dalla Consulta, non spiegherebbe effetti nel procedimento, non risultando avanzata nei gradi di merito l’istanza applicativa in sostituzione della pena detentiva.
Nel merito, la Corte rigetta la maggior parte dei motivi per aspecificità e inammissibilità, confermando la ricostruzione probatoria delle due conformi sentenze di merito. Accoglie invece due censure: quella di un imputato sull’omessa motivazione della rideterminazione sanzionatoria, con annullamento con rinvio alla Corte di appello di Lecce, e quella relativa all’istigazione alla corruzione, per la quale la prova della proposta corruttiva riposa su una deposizione ambigua e non univoca, con annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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