Motivazione in fatto non sindacabile in cassazione, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31084 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni difformi da quelle del giudice di merito. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali. È inoltre inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in data 26.11.2024, ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di concorso in furto aggravato. L’unico motivo di ricorso denunzia un vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rileva anzitutto che il motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, sollecitando così un giudizio di fatto che non compete alla Corte.

Il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 22242 del 2011 e le Sezioni Unite n. 12 del 2000, nonché pronunzie più recenti secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura dei fatti e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili.

Nel caso concreto, la ricostruzione della Corte territoriale è sorretta da un apparato argomentativo immune da vizi logici o giuridici, mentre le censure si risolvono in mere doglianze in fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio.

Il motivo è altresì inammissibile sotto un ulteriore profilo: esso si sostanzia nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, come chiarito dalle pronunzie richiamate. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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