Inammissibile il ricorso sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 31086 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesti la misura della pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., salva l’ipotesi di illegalità della pena. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio. Ne consegue che la parte non può dolersi dell’assenza di motivazione sul punto. Nel giudizio di legittimità è inoltre preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, essendo la loro valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Il Fatto
Tre imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 24/10/2024. Due di essi erano stati condannati per plurimi episodi di falsificazione contestati in concorso, ipotizzati ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 453 e 459 cod. pen. Il terzo aveva definito il grado di appello mediante concordato tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rideterminazione della pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre multa.
I primi due ricorrenti deducono, con motivo unico, il vizio di motivazione sul giudizio di penale responsabilità. Il terzo lamenta la misura della pena concordata. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificarne l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
Quanto ai primi due ricorsi, la Corte li ritiene manifestamente infondati. Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Cassazione un giudizio di fatto che non le compete. Esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011 e le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, oltre a pronunzie conformi di legittimità, per ribadire che la mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Quanto al terzo ricorso, la Corte lo dichiara inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte d’Appello provveda in camera di consiglio quando le parti ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri, indicando la pena sulla quale sono d’accordo.
La Corte osserva di aver già affermato, con riguardo a ricorsi avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. e nel vigore del similare istituto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (abrogato dal d.l. n. 92/2008, conv. con modif. nella legge n. 125/2008), che è inammissibile il ricorso relativo alla misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Vengono richiamate sul punto le Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, e successive conformi pronunzie di legittimità.
Le Sezioni Unite, nell’ordinanza richiamata, hanno statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio. Non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato, neanche la parte può dolersi dell’assenza di motivazione sul punto.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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