Inammissibili i ricorsi sovrapponibili e reiterativi dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31094 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi gia’ dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, ponendosi come critica solo apparente e non argomentata avverso la sentenza impugnata. E’ altresi’ inammissibile la doglianza relativa a una questione non devoluta con la dovuta specificità alla cognizione del giudice di appello, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Nel giudizio di legittimita’ non e’ consentito sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni difformi da quelle del giudice di merito, essendo la valutazione del fatto riservata in via esclusiva a quest’ultimo.

Il Fatto

Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. I ricorsi, del tutto sovrapponibili, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilita’ e al riconoscimento dell’aggravante; il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.; e il diniego della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perche’ si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gia’ dedotti in appello e puntualmente disattesi. Essi non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in violazione del dovere di specificita’ del ricorso per cassazione.

Quanto al primo motivo, la doglianza circa l’esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose e’ ritenuta inedita. Non possono dedursi in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione. Fa eccezione il caso di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza, secondo il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte ribadisce poi che il motivo e’ anche manifestamente infondato, giacche’ nel giudizio di legittimita’ non e’ consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. Esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’ riservata in via esclusiva al giudice di merito.

All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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