Reati tributari, motivazione apparente in appello e confisca per equivalente (Cass. pen. Sez. III n. 28839 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che si limiti a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza rispondere alle specifiche censure dell’appellante, incorre nel vizio di motivazione sindacabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione. In tema di reati tributari, il dolo specifico di evasione del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 deve essere oggetto di autonoma e specifica argomentazione da parte del giudice del gravame. Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000 è di pericolo concreto e si integra anche quando l’occultamento non sia integrale, essendo sufficiente che la condotta renda solo relativamente impossibile la ricostruzione del volume d’affari o dei redditi. L’amministratore di diritto risponde del reato omissivo anche se prestanome, perché l’accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e controllo.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Fermo, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000 e, accogliendo l’appello del Pg, aveva disposto la confisca per equivalente di beni e utilità nella disponibilità dell’imputato per l’importo di euro 247.585,00.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione degli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000 con riferimento al dolo specifico di evasione; il vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo e sul ruolo di amministratore di diritto; la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 in ordine alla impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume di affari; il vizio di motivazione sulla ritenuta offensività della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti che seguono. Il primo e il secondo motivo sono stati accolti con riferimento alla doglianza relativa all’elemento soggettivo del reato di cui al capo 1). Nonostante la questione avesse formato oggetto di specifico motivo di appello, la Corte territoriale nulla aveva argomentato sulla sussistenza del dolo specifico di evasione del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo giudice.
La Suprema Corte ha ribadito che, quando le soluzioni del giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante, il vizio di motivazione è sindacabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. se il giudice del gravame respinge le censure con richiamo apodittico o meramente ripetitivo, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza dei motivi di impugnazione (Sez. 3 n. 38126 del 06/06/2024; Sez. 3 n. 27416 del 01/04/2014; Sez. 4 n. 6779 del 18/12/2013; Sez. 6 n. 35346 del 12/06/2008). Il Giudice di appello, dinanzi a precise censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze: diversamente viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione (Sez. 3 n. 24252 del 13/05/2010). L’omissione motivazionale ha imposto l’annullamento con rinvio sul punto.
E’ stata invece dichiarata inammissibile la doglianza sul vizio di motivazione quanto al dolo di evasione con riferimento al reato di cui al capo 2), perché non oggetto di specifico motivo di gravame. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione (Sez. Un. n. 213981; Sez. 2 n. 31650 del 03/04/2017; Sez. 3 n. 16610 del 24/01/2017). Inammissibile, perché afferente a questione di fatto, è anche la doglianza sul ruolo solo formale di amministratore di diritto: la Corte territoriale ha confermato la valutazione del primo giudice circa l’assenza di riscontro probatorio ai fini dell’elemento oggettivo (Sez. 6 n. 27429 del 04/07/2006; Sez. 5 n. 39048/2007). L’amministratore di una società risponde del reato omissivo quale diretto destinatario degli obblighi di legge, finanche se prestanome, atteso che l’accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo (Sez. F n. 42897 del 09/08/2018; Sez. 3 n. 7770 del 05/12/2013; Sez. 3 n. 22919 del 06/04/2006; Sez. 3 n. 20050 del 16/03/2022).
Il terzo e il quarto motivo, oggettivamente connessi, sono stati dichiarati manifestamente infondati. Per l’integrazione del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 non è indispensabile che l’occultamento o la distruzione dei documenti sia integrale, essendo sufficiente che la condotta sia idonea ad impedire la verifica fiscale e l’accertamento dei tributi e abbia come effetto l’impossibilità relativa di ricostruire il valore economico degli affari (Sez. 3 n. 19106 del 02/03/2016; Sez. 3 n. 39711 del 04/06/2009; Sez. 3 n. 7051 del 15/01/2019). In definitiva, la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente al reato di cui al capo 1), con rinvio alla Corte di appello di Perugia, e il ricorso dichiarato inammissibile nel resto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.