Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 31340 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre e reiterare i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, è inammissibile. A pena di inammissibilità, i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, secondo quanto prescritto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. L’omesso confronto con la motivazione impugnata priva il ricorso dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 12 settembre 2024, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Sassari del 7 giugno 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1.333,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale, a suo dire non comprovata da adeguati riscontri probatori.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.
Il Collegio richiama la funzione tipica dell’impugnazione, che consiste nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
La Corte conferma quindi l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Richiama, in tal senso, Sez. VI n. 8700 del 21/01/2013, nonché Sez. II n. 27816 del 22/03/2019, Sez. III n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. VI n. 20377 del 11/03/2009.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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