Ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31339 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, è inammissibile per difetto della funzione tipica dell’impugnazione. La critica argomentata, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., impone la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso. Il riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati — mezzi, modalità e circostanze dell’azione, quantità e qualità della sostanza — riflessa nella motivazione, dovendosi escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi dimostri che la lesione del bene giuridico non è di lieve entità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., se sorretto da motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza del 2 dicembre 2024 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha concesso all’imputato il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi violazione di legge e vizio di motivazione: la mancata qualificazione della condotta come uso personale di sostanza stupefacente, il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità e l’omessa concessione delle attenuanti generiche. Il difensore ha poi depositato memoria insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, essa non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica all’analoga doglianza d’appello, ma reitera le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado.
Richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. I motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Se il motivo non si confronta con la motivazione impugnata, si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto.
Manifestamente infondata è poi la doglianza sulla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ricorda che il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione e alla qualità e quantità della sostanza: il giudice deve vagliare tutti gli elementi normativamente indicati e la qualificazione deve costituire l’approdo di tale valutazione, riflessa nella motivazione.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata sul diniego, ponendo in rilievo aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta, e negando così la ricorrenza della più lieve ipotesi.
Inammissibile è infine il motivo sulle attenuanti generiche: la motivazione della Corte d’appello rappresenta e giustifica in punto di diritto le ragioni del diniego, è priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e perciò insindacabile in sede di legittimità. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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