Continuità dell’affiliazione mafiosa e valutazione della memoria difensiva nel riesame (Cass. pen. Sez. V n. 31698 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell’adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero non essere sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione. Di fronte all’accertamento, passato in cosa giudicata, dell’appartenenza associativa, l’emersione di ulteriori elementi di collegamento con il contesto criminale concreta il carattere tendenzialmente stabile dell’affiliazione, destinata a sopravvivere nel tempo e anche a periodi di detenzione. Nel procedimento cautelare, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può incidere sulla congruità della motivazione; il relativo vizio è deducibile solo se il ricorrente rappresenti in modo specifico l’idoneità del tema pretermesso a scardinare la tenuta del provvedimento.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto la richiesta proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Collegio aveva respinto la richiesta quanto alla partecipazione al sodalizio mafioso e l’aveva accolta quanto al reato in materia di misure di prevenzione.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso sia il difensore dell’indagato, con tre motivi, sia il Procuratore della Repubblica, dolendosi dell’annullamento parziale relativo al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il secondo motivo del ricorrente, concernente il giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Il Tribunale del riesame era partito da una base indiziaria costituita dalla duplice precedente condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., collegandovi una serie di dati ulteriori emersi dalle indagini, che avevano posto in luce la continuità della partecipazione associativa anche dopo la scarcerazione, sia pure con un ruolo defilato.
Il Collegio ribadisce il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 17863 del 2025; Sez. 5 n. 1848 del 2024; Sez. 2 n. 43094 del 2013), secondo cui la prova della continuità dell’adesione può desumersi da elementi che, autonomamente, non basterebbero a fondare un’accusa originaria. Di fronte all’accertamento definitivo dell’appartenenza mafiosa, gli ulteriori elementi di collegamento con il contesto criminale concretano l’idea del carattere tendenzialmente stabile dell’affiliazione.
Quanto alla doglianza sulla pretesa pretermissione delle argomentazioni affidate alla memoria difensiva, la Corte osserva che il confronto tra l’ordinanza e lo scritto difensivo rende ragione dell’esaustività della risposta del Collegio della cautela, la cui esegesi, non manifestamente illogica, si sottrae allo scrutinio di legittimità. L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può solo influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 5 n. 11579 del 2022; Sez. 5 n. 51117 del 2017).
Un corollario, legato al dovere di specificità dei motivi (Sez. Un. n. 8825 del 2017), è che l’idoneità dei temi pretermessi a minare la pronuncia deve essere oggetto di specifica rappresentazione del ricorrente. Non basta dolersi della pretermissione, ma occorre tradurla in doglianze che ne esaltino l’attitudine a mettere in discussione la completezza e la razionalità del costrutto argomentativo.
Quanto al ricorso del pubblico ministero, la Corte esclude che la giurisprudenza sul rilievo del comune contesto socio-ambientale (Sez. 1 n. 37163 del 2019) possa applicarsi, “a parti invertite”, all’extraneus. Diverso è l’atteggiamento esigibile dal sorvegliato speciale rispetto a quello del terzo, sia pure pregiudicato, sul quale non grava alcuna prescrizione di non frequentare pregiudicati. Resta, dunque, la mancanza di prova circa la consapevolezza dell’indagato che l’interlocutore fosse sottoposto alla misura di prevenzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.