Riesame cautelare, il P.M. può depositare atti sopravvenuti sfavorevoli (Cass. pen. Sez. V n. 31699 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari personali, non sussiste alcun divieto per il Pubblico Ministero di trasmettere al Tribunale gli atti sopravvenuti all’ordinanza genetica che non abbiano una connotazione di favore per l’indagato. L’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. consente alle parti di integrare il compendio indiziario in udienza, e l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone la trasmissione degli atti selezionati per la richiesta cautelare e degli elementi sopravvenuti favorevoli, senza vietare il deposito di quelli sfavorevoli. Resta ferma la condizione che su tali atti la difesa abbia potuto esercitare il contraddittorio. Il giudice del riesame, ove abbia omesso di esaminare elementi decisivi ritualmente trasmessi, incorre in vizio di motivazione per apprezzamento parcellizzato del compendio indiziario.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia carceraria a un indagato per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata, e di trasporto e offerta in vendita di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 18 marzo 2025, aveva annullato la misura, ritenendo assente la stessa probatio minor richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen.: nessun ruolo operativo né stabile messa a disposizione del sodalizio sarebbe emerso, essendo i rapporti con i vertici sporadici o dettati da ragioni familiari.

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione per travisamento di elementi indiziari decisivi, ignorati o svalutati dal Tribunale. In particolare, il ricorrente ha lamentato l’omesso esame degli atti relativi a un sequestro di denaro e documentazione contabile, trasmessi al Tribunale prima dell’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione difensiva di inutilizzabilità degli elementi desunti dal sequestro. Ha osservato che l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario in udienza e che la trasmissione anticipata degli atti assicura maggiore tutela al diritto di difesa, consentendo all’indagato di contraddire consapevolmente i nuovi elementi sfavorevoli.

La Corte ha poi chiarito che l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. ha per oggetto soltanto gli atti indicati dall’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e gli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato, senza vietare il deposito di quelli sfavorevoli. Il riconoscimento di tale facoltà trova conferma nel potere del Tribunale di confermare la misura per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione.

Nel caso concreto, il Pubblico Ministero aveva dimostrato di avere trasmesso per tempo sia il provvedimento di sequestro probatorio della documentazione, sia la richiesta di convalida del sequestro preventivo del denaro, come attestato dalle note di trasmissione del 14 e 18 marzo 2025. Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto non esaminare tali atti, dai quali erano ritraibili elementi potenzialmente decisivi.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondati i rilievi sul vizio di motivazione. Le conversazioni non occasionali intrattenute dall’indagato con i vertici del sodalizio, su utenze criptate, e il loro contenuto, depongono per un concreto dinamismo operativo a favore dell’organizzazione. Secondo massime di esperienza generalizzate, l’accesso a contatti diretti con i capi detenuti o latitanti costituisce indice di un rapporto fiduciario consentito solo a persone intranee all’associazione.

La Corte ha infine escluso che l’autonomia di alcuni traffici, svolti in violazione delle regole del mandamento, sia logicamente incompatibile con la partecipazione associativa, potendo esporre l’agente, al più, a sanzioni interne. Ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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