Pericolosità da incapacità di autocontrollo: irrilevante l’incensuratezza (Cass. pen. Sez. I n. 32558 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, l’incensuratezza dell’indagato integra una presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle modalità della condotta. Una volta accertata, su fatti specifici e significativi, la propensione del soggetto alla violenza contro la persona, l’occasionalità della pulsione non esclude, ma anzi conferma, il pericolo concreto di reiterazione di fatti analoghi. In sede di legittimità sono rilevabili solo i vizi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, non le censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, conferma l’ordinanza del g.i.p. che ha applicato gli arresti domiciliari a un indagato per il tentato omicidio di un conoscente, aggravato dalla premeditazione. Secondo l’accusa, l’indagato aveva tamponato volontariamente il motociclo della vittima dopo che questa si era rifiutata di fermarsi per chiarire screzi sul lavoro. Il riesame esclude la premeditazione ma ritiene sussistente il pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità del fatto e dalla sproporzione tra movente e azione, sintomatica dell’assenza di freni inibitori.

La difesa ricorre per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari: il Tribunale non avrebbe valutato l’incensuratezza, il mutamento del luogo di lavoro e la consegna spontanea della pistola due giorni dopo il fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il criterio di sindacabilità in sede di legittimità: sono deducibili solo i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, non le censure che propongono una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi di merito (Sez. 6 n. 49153 del 2015; Sez. 1 n. 6972 del 1999; Sez. 2 n. 31553 del 2017).

Nel merito, l’incensuratezza viene qualificata come mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando l’intensità del pericolo desumibile dalle modalità della condotta accertate (Sez. 5 n. 42784 del 2016; Sez. 2 n. 4820 del 2012). Il Tribunale ha correttamente richiamato la gravità del fatto e la personalità dell’indagato, connotatasi come compromessa da incapacità di autocontrollo e spiccata propensione alla violenza: il ricorso, sul punto, si limita a menzionare il dato oggettivo dell’assenza di precedenti senza confrontarsi con la motivazione.

Quanto al mutamento dell’attività lavorativa, il volontario investimento non si è verificato presso il luogo di lavoro. Soprattutto, il riesame ha collegato la prognosi di pericolosità alla generale incapacità del soggetto di dominarsi: valutazione non riferita specificamente alla vittima del reato in questione, da cui legittimamente discende un pericolo concreto e attuale di reiterazione di gravi reati contro la persona. Vale il principio per cui, accertata su fatti specifici la propensione alla violenza, l’occasionalità della pulsione conferma il pericolo, perché il violento trova con facilità occasioni per dare sfogo ai propri istinti (Sez. 5 n. 18398 del 2022; Sez. 1 n. 32995 del 2013).

La consegna spontanea della pistola è circostanza insufficiente: il tentato omicidio non è stato commesso con armi, e se il soggetto manca dei freni inibitori, la consegna non è risolutiva o limitativa del rischio. Quanto alle dichiarazioni, la tesi della confessione resipiscente è già contraddetta dal Tribunale: la versione dell’indagato, che accredita la natura accidentale del tamponamento, è smentita dalla consulenza tecnica sulla dinamica. Le dichiarazioni sono negatorie sul punto più rilevante, parzialmente reticenti, e non possono fondare una valutazione favorevole.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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