Inutilizzabilità della prova e onere di allegare la prova di resistenza (Cass. pen. Sez. VI n. 32556 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il motivo che denuncia l’inutilizzabilità o la nullità di una prova posta a fondamento del provvedimento impugnato deve indicare, a pena di inammissibilità per aspecificità, quale incidenza avrebbe l’eliminazione di quell’elemento sul complessivo compendio probatorio, sì da poterne inferire la decisività. Il giudice è tenuto alla c.d. prova di resistenza: se le residue risultanze, espunta la prova viziata, restano sufficienti a giustificare l’identico convincimento, il ricorso va rigettato. È inoltre utilizzabile la descrizione che la polizia giudiziaria faccia del colloquio tra l’indagato e il difensore ascoltato casualmente in sua presenza, trattandosi di dichiarazione non stimolata dagli operanti e non riconducibile ai mezzi di ricerca della prova.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza con cui era stata disposta la custodia in carcere nei confronti di un indagato, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73, commi 4-5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione illecita di hashish e di una modica quantità di cocaina, in concorso con altra persona.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità. Assumeva, in particolare, che il colloquio telefonico con il difensore di fiducia, avvenuto in presenza degli operanti, fosse stato captato quando egli era già indagato e dovesse pertanto ritenersi inutilizzabile ai sensi dell’art. 103, comma 6, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha anzitutto rilevato che la gravità degli indizi è congruamente descritta nell’ordinanza impugnata e presenta elementi di resistenza anche a prescindere dalle dichiarazioni rese dall’indagato nel colloquio con il difensore. Su tale autonomia del quadro indiziario, osserva la Corte, il ricorso è silente.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato, anche delle Sezioni unite, secondo cui chi eccepisce l’inutilizzabilità probatoria di un atto deve indicarne l’incidenza sul compendio già valutato, così da poterne inferire la decisività. Il riferimento è a Sez. U. n. 23868 del 23.04.2009, Fruci, e a Sez. U. n. 39061 del 16.07.2009, De Iorio.
La Corte richiama poi la regola della prova di resistenza, corollario dell’interesse all’impugnazione: prima di annullare con rinvio, occorre valutare se la motivazione “resti in piedi” nonostante l’eliminazione dell’elemento viziato, poiché la prova acquisita illegittimamente diventa irrilevante se le residue risultanze bastano a sostenere l’identico convincimento (Sez. U. n. 4265 del 25.02.1998, Gerina; Sez. 2 n. 7986 del 18.11.2016, La Gumina).
Nel caso concreto il motivo è giudicato generico: l’imputato non ha chiarito l’incidenza e la decisività del dato ritenuto inutilizzabile rispetto al ragionamento probatorio, risolvendosi la censura in una critica difettiva che non consente al giudice di percepirne con certezza il contenuto. Sotto tale profilo la Corte conclude per l’infondatezza, ai limiti dell’inammissibilità.
Quanto alla utilizzabilità del colloquio, la Corte esclude che nella specie siano stati disposti mezzi di ricerca della prova o controlli sulla corrispondenza tra indagato e difensore. Nessun riferimento è possibile alle intercettazioni disciplinate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., che presuppongono captazione occulta con modalità idonee a escludere terzi: qui si è trattato di una conversazione ascoltata casualmente dagli operanti, il cui contenuto è stato documentato, e la cui percezione è derivata dal comportamento degli interlocutori, non da un’indebita violazione della riservatezza (Sez. 2 n. 52539 del 03.11.2016, Venneri). Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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